Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6

DIRITTO ALLO STUDIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983

Art. 2
Scuola dell'infanzia e dell'obbligo
Gli interventi nell'ambito della scuola dell'istruzione dell' infanzia e dell'obbligo, ivi compresi i corsi per adulti ai fini dell'assolvimento dell'obbligo stesso, sono:
A) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico:
- servizi di trasporto e facilitazione di viaggio;
- servizi di mensa;
- fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare, secondo i criteri indicati dagli organi scolastici competenti ai sensi degli artt. 42 e 43 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 Sito esterno;
- fornitura di testi scolastici, di pubblicazioni, di altro materiale didattico ad uso individuale, in modo gratuito, o semigratuito ed anche in forma di prestito, a favore degli studenti della scuola media inferiore in relazione ad accertate esigenze di carattere economico e familiare;
- sussidi e servizi speciali destinati ai portatori di handicaps;
B) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico:
- fornitura di attrezzature e strumenti didattici, a sostegno delle esperienze di tempo pieno, di attività integrative deliberate dagli organi scolastici competenti, nonchè della programmazione educativa e didattica di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517 Sito esterno;
- sostegno a progetti di sperimentazione didattica e a progetti educativi di carattere specifico deliberati dagli organi scolastici competenti, ivi comprese iniziative extrascolastiche;
- facilitazioni che consentano la utilizzazione a fini scolastici delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti nel territorio;
- sostegno ad iniziative volte a favorire il raccordo tra asili - nido, scuole dell'infanzia e scuole elementari, tra istituzioni dell'infanzia pubbliche e private.

Espandi Indice