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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6

DIRITTO ALLO STUDIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983

Art. 20
Contribuzione dell'utenza
Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui alle lettere A) degli artt. 2 e 3, con contributi rapportati alle proprie condizioni economiche.
I Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi.
Sono comunque esentati dal contribuire al costo dei servizi coloro che frequentano la scuola dell'infanzia, dell'obbligo, e corsi di formazione professionale di base in situazioni di particolare disagio socio - economico.
Possono essere inoltre esentati dalla contribuzione per l'accesso a servizi di cui all'art. 3 gli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria superiore ed artistica, della formazione professionale non di base, dei corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, che versano in situazioni di particolare disagio socio - economico.
La Regione stabilisce i criteri per l'individuazione delle fasce di reddito, di contribuzione e di esenzione.

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