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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6

DIRITTO ALLO STUDIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983

Art. 22
Oneri finanziari
Agli oneri finanziari di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, per gli anni finanziarii 1983 e successivi, con l'utilizzazione dei mezzi finanziari correnti, attrribuiti alla Regione nell'ambito del fondo comune ex art. 8 Legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, nonchè con altre entrate regionali ordinarie ricorrenti, ovvero con entrate di carattere straordinario.
La spesa per l'attuazione della presente legge trova collocazione nel programma 01 - Scuole e diritto allo studio - settore 03 sezione VI del Bilancio pluriennale 1982- 1985 approvato dalla Regione. La spesa annuale per gli oneri finanziari 1983 e successivi sarà determinata con le singole leggi di approvazione dei Bilanci annuali della Regione a norma dell'art. 11 - 1 comma della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

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