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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6

DIRITTO ALLO STUDIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983

Art. 3
Scuola secondaria superiore e formazione professionale
Gli interventi nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore ed artistica, ivi compresi i corsi per adulti volti al conseguimento di titoli di studio, ed in quello della formazione professionale, sono:
A) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico:
- servizi di trasporto, di norma mediante facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinari;
- servizi di mensa;
- servizi residenziali;
- assistenza e previdenza necessarie per l'inserimento scolastico e formativo degli handicappati;
- ogni forma di intervento volta a garantire ai capaci e meritevoli, privi di mezzi, il proseguimento degli studi nella scuola secondaria superiore e nei corsi di formazione professionale, ivi compresa l'assegnazione di borse di studio;
B) interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico:
- fornitura di materiale librario e di strumentazione tecnica di varia natura, o assegnazione di appositi fondi, in rapporto alle esigenze della programmazione scolastica e della formazione professionale;
- promozione dell'utilizzazione da parte delle scuole, delle strutture extrascolastiche ricreative, culturali, sportive e degli strumenti della ricerca e della comunicazione culturale;
- sostegno a progetti sperimentali e a iniziative di raccordo fra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro.

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