Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6

DIRITTO ALLO STUDIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983

Art. 7
Destinatari degli interventi
Gli interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico e formativo di cui alle lettere A) dei precedenti artt. 2 e 3 e gli interventi di assistenza socio - sanitaria, di cui all'art. 6, sono attuati in favore:
a) degli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo statali e non statali, compresi i minori ospiti di case di rieducazione e i minori appartenenti a comunità di nomadi;
b) degli studenti delle scuole superiori (statali, parificate, pareggiate e legalmente riconosciute), dei frequentanti i corsi per adulti organizzati o autorizzati dallo Stato, ai fini del conseguimento di titoli di studio, dei frequentanti corsi di formazione professionale pubblici e convenzionati, comprese le persone in stato di detenzione.
Gli interventi di cui alle lettere B) dei precedenti artt. 2 e 3, effettuati sulla base di specifici progetti recepiti nei piani annuali di programmazione, sono volti peculiarmente a favorire la qualificazione della scuola pubblica statale e degli enti locali.
Essi sono estensibili alle istituzioni scolastiche private, che non abbiano fine di lucro, sulla base di un rapporto di convenzione fra tali istituzioni e i Comuni interessati.
La convenzione favorisce il coordinamento dei rispettivi programmi e attività nel settore e prevede la presentazione da parte delle istituzioni scolastiche, al termine di ogni anno, di un rendiconto relativo alla utilizzazione dei contributi ottenuti.

Espandi Indice