LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6
DIRITTO ALLO STUDIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983
Art. 8
Programma regionale per il diritto allo studio
Il Consiglio regionale, nell'ambito del piano di sviluppo, approva il programma regionale per il diritto allo studio. Esso dispone in conformità ai principi della presente legge per il periodo corrispondente a quello del Bilancio pluriennale e assume come riferimento il quadro delle risorse che il Bilancio pluriennale rappresenta.
Al conseguimento degli obiettivi indicati dal programma regionale per il diritto allo studio concorrono con specifici interventi, secondo le disposizioni della presente legge, la Regione, le Province e i Comuni.