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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1983, n. 6

DIRITTO ALLO STUDIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 12 del 27 gennaio 1983

Art. 9
Compiti della Regione
La Regione predispone e approva il programma regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo precedente, provvede alla ripartizione dei fondi per conseguire le finalità del programma, a norma del successivo art. 10, e concorre al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge mediante interventi volti a:
- provvedere, realizzare e diffondere pubblicazioni, strumenti e sussidi multimediali, destinati agli utenti e agli operatori del sistema scolastico e formativo, e promuovere la produzione e la diffusione di materiale didattico speciale per studenti portatori di handicaps, anche mediante convenzioni con enti specializzati;
- a promuovere la realizzazione di un quadro informativo, con particolare riferimento ai servizi di orientamento scolastico e professionale ed all'educazione degli adulti;
- a promuovere il coordinamento tra sistema formativo e sistema scolastico, attuando o promuovendo anche progetti sperimentali di rilevanza regionale.
Nell'attuazione di tali interventi la Regione si avvale della consulenza dell'Istituto regionale per l'apprendimento e realizza forme di collaborazione con l'Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi.

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