Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 2 febbraio 1983

Titolo III
DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI LIQUAMI E DELLE ACQUE REFLUE
Art. 27
Caratteristica dei veicoli
Il trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti produttivi e civili di classe B e C deve essere effettuato mediante veicoli adeguatamente attrezzati e condotti in modo da evitare spandimenti ed emissioni durante il trasporto.
Fatta salva la deroga prevista al 7 comma del precedente art. 20, i veicoli devono recare ben visibile la descrizione indelebile della ragione sociale della ditta o della denominazione dell'Ente che effettua il trasporto, nonchè l'indicazione del tipo di carico.
Art. 28
Autorizzazione, documenti ed avviso all'autorità di controllo
I titolari degli insediamenti che si avvalgono del servizio di trasporto di cui all'art. 27 debbono in ogni caso essere in possesso dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 10.
I medesimi titolari, all'atto dell'affidamento del trasporto, sono tenuti ad emettere su apposito modulo, predisposto dalla Regione, una dichiarazione indicante la quantità, la qualità del carico, la lavorazione da cui esso proviene nonchè il nominativo ed il recapito del destinatario.
Tale modulo è emesso in serie progressiva ed in triplice copia di cui una resta in possesso del committente, la seconda del trasportatore e la terza del destinatario i quali sono tenuti a conservarlo per almeno due anni.
Se il trasporto ha origine in località sita al di fuori dei confini del territorio regionale, il trasportatore deve darne comunicazione all'autorità comunale territorialmente competente con la indicazione del destinatario del carico.
Art. 29
Cautele per il carico ed il trasporto
Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di carico, trasporto e scarico, tutte le prescrizioni loro impartite dall'autorità di controllo ed adottare le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, ad evitare che tali operazioni siano causa di danni igienico - sanitari e/ o ambientali.
In particolare saranno tenuti a dotarsi di idonea attrezzatura di pronto intervento atta ad impedire o limitare eventuali danni causati dalle fuoriuscite accidentali del prodotto.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, di fuoriuscita accidentale, saranno tempestivamente informati gli organi di vigilanza stradale e sanitaria nonchè il Sindaco, quale autorità sanitaria locale.
La ditta incaricata del trasporto è tenuta a sostenere il costo delle operazioni di contenimento dei danni e di bonifica dell' ambiente da attuare secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti.
Art. 30
Centri di trattamento come insediamenti produttivi
I centri pubblici o privati di trattamento, recupero e smaltimento dei prodotti di cui all'art. 27, sono considerati, ai fini della presente legge, insediamenti produttivi e, come tali, sottoposti alla disciplina della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche qualora diano luogo a scarichi nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo.
I titolari di tali insediamenti, oltre all'obbligo della conservazione dei documenti di cui all'art. 28, sono comunque obbligati a tenere un apposito registro predisposto e fornito dalla autorità di controllo, in cui dovranno essere annotate la qualità, la quantità e la provenienza dei reflui accettati, nonchè le caratteristiche, la quantità e la destinazione di quelli smaltiti.

Espandi Indice