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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 2 febbraio 1983

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 31
Nozione di pubblica fognatura e di impianto di depurazione
Ai fini della presente legge si intende per pubblica fognatura un' opera, od un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/ o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi privati e pubblici, ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche, gestito dagli enti di cui al secondo comma dell'art. 9 della Legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno.
Si considera impianto di depurazione un complesso di opere edili e/ o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/ o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico - meccanici e/ o biologici e/ o chimici.
Art. 32
Classificazione delle pubbliche fognature
Le pubbliche fognature sono suddivise, agli effetti della presente disciplina, in due classe:
- appartengono alla prima classe, se convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili di cui all'art. 4, ovvero anche da insediamenti produttivi, purchè i liquami in ingresso all' impianto di depurazione o, in assenza di quest' ultimo, in uscita dall'emissario rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla allegata Tabella I;
- appartengono alla seconda classe, se convogliono scarichi provenienti da insediamenti produttivi ovvero anche da insediamenti civili purchè i liquami, come sopra localizzati, non rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla allegata Tabella I.
Art. 33
Livelli di depurazione
Gli impianti di depurazione delle acque reflue delle pubbliche fognature sono distinti, in base ai rispettivi livelli di depurazione conseguibili, nei seguenti livelli:
1) di primo livello, nel caso si effettui solo la separazione dei solidi sospesi. I fanghi risultanti saranno stabilizzati ovvero conferiti a centri o a discariche per il loro smaltimento, con eventuale recupero energetico;
2) il secondo livello, nel caso si effettui la separazione dei solidi sospesi, la ossidazione biologica a fanghi attivi o a letti percolatori e la stabilizzazione dei fanghi risultanti con eventuale recupero energetico.
Sono fatte salve forme equivalenti di trattamento, ritenute idonee dall'autorità competente per il controllo.

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