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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 14 del 2 febbraio 1983

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40
Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili esistenti di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati in materia dagli Enti gestori.
I titolari degli insediamenti civili nuovi devono munirsi dell'autorizzazione prima di ogni scarico.
Art. 41
Abrogazione di norme
Gli scarichi di cui all'art. 1 - lett. a) e b) sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono abrogate tutte le norme e/ o prescrizioni regionali con essa incompatibili o che, comunque, disciplinavano la stessa materia.

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