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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI(1)

Capo II
REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI
Art. 11
Scarichi esistenti della classe A
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe A di cui all'art. 4, sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali devono essere sottoposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff. In ogni caso lo scarico dovrà altresì conformarsi, nello stesso termine, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata Tabella II;
2) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad uso agricolo, nell'immediato rispetto delle norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria locale;
3) è ammesso lo scarico sul suolo o in sottosuolo, limitatamente agli insediamenti aventi una consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc. ed una capienza inferiore a 50 posti letto o addetti, se trattasi di attività alberghiera, turistica, scolastica, ricreativa, sportiva, produttiva o di servizio, qualora si adottino, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, processi di chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione sul terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili) . I menzionati sistemi di trattamento saranno realizzati secondo le prescrizioni previste, per gli insediamenti civili della stessa consistenza, dall'allegato n. 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e quelle dell'autorità sanitaria locale.
Art. 12
Scarichi nuovi della classe A
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe A di cui all'art. 4 che recapitano nei corpi ricettori elencati ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ivi indicate, fin dalla loro attivazione.
Art. 13
Scarichi esistenti della classe B
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe B di cui all'art. 5, sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali dovranno essere adeguati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella II ed entro il 1° marzo 1986 a quelli della Tabella III;
2) è ammesso lo scarico sul suolo non adibito ad uso agricolo nell'immediato rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977;
3) è vietato lo scarico sul suolo adibito ad uso agricolo e negli strati superficiali di esso.
È ammesso il conferimento dei reflui a centri specializzati per il trattamento depurativo, nel rispetto delle norme previste dal Titolo III.
È vietato recapitare sul suolo e negli strati superficiali di esso scarichi contenenti sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili comprese nell'elenco di cui all'allegato A.
Art. 14
Scarichi nuovi della classe B
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe B di cui all'art. 5, sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo precedente salvo a conformarsi, fin dall'attivazione, nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, ai limiti di accettabilità della allegata Tabella III.
Art. 15
Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attività sanitaria, dovranno sempre ed in ogni caso essere sottoposti a trattamento di disinfezione, fin dall'attivazione i primi e, nei tempi e con le modalità impartite dall'autorità sanitaria, i secondi.
Art. 16

(abrogato punto 2) del comma 1 da art. 17 L.R. 24 aprile 1995 n. 50)

Scarichi esistenti della classe C
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe C di cui all'art. 6, sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:
- entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a mm 1;
- entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui all'allegata Tabella II;
- entro il 1° marzo 1986 ai limiti di accettabilità definitivi di cui all'allegata Tabella III;
2) abrogato
Sono ammesse forme di conferimento degli scarichi a centri specializzati per il trattamento depurativo, nel rispetto delle norme previste dal Titolo III.
Art. 17
Scarichi nuovi della classe C
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe C di cui all'art. 6, che recapitano in corpi d'acqua superficiali, devono essere conformi sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata Tabella III.
Nel caso di recapito sul suolo, devono rispettare, sin dall'attivazione, le disposizioni previste per gli scarichi degli insediamenti esistenti appartenenti alla stessa classe.
Custodia dei liquami
abrogato
Art. 19
Contenitori per lo stoccaggio dei liquami
abrogato
Art. 20
Cautele igienico-sanitarie ed ambientali per lo spandimento dei liquami degli insediamenti di classe C
abrogato
Art. 21
Divieto di spandimento
abrogato
Definizione del suolo agricolo ed individuazione dei siti per lo spandimento
abrogato
Art. 23
Scarichi nel sottosuolo
Lo scarico nel sottosuolo degli insediamenti civili esistenti e nuovi appartenenti alle tre classi di cui all'art. 3 è ammesso limitatamente alle immissioni nelle unità geologiche profonde, ai sensi dell'art. 2, e previa autorizzazione della Regione, come prevista dall'art. 10, secondo comma.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda le violazioni della presente legge si veda l'art. 11 della L.R. 28 novembre 1986 n. 42, che di seguito si riporta:

"Art. 11

Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) a carico dei titolari di scarichi civili:

1) il pagamento di una somma da Lire 100.000 a Lire 500.000 in caso di inosservanza dell'obbligo di munirsi di autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi (primo comma dell'art. 9 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7);

2) il pagamento di una somma da Lire 1.000.000 a Lire 10.000.000 nei casi di:

- mancato adeguamento ai limiti di accettabilità di cui alla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche anche se lo scarico si trovi in regime di autorizzazione tacita;

- mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione espressa di cui all'art. 10 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7;

- violazione di specifiche prescrizioni e divieti contenuti nel Capo II del Titolo II e nel Titolo III della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e successive modifiche, nonché nell'art. 5 della presente legge;

3) il pagamento di una somma da Lire 2.000.000 a Lire 20.000.000 in caso di mantenimento dello scarico nonostante il diniego o la revoca della autorizzazione;

b) a carico degli enti gestori delle pubbliche fognature:

1) il pagamento di una somma da Lire 100.000 a Lire 500.000 nel caso di inosservanza dell'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 9 della presente legge;

2) il pagamento di una somma da Lire 1.000.000 a Lire 10.000.000 nei casi di:

- mancato adeguamento ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e successive modifiche anche se lo scarico fognario si trovi in regime d'autorizzazione tacita ai sensi dell'art. 9;

- mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione espressa;

- violazione di specifiche prescrizioni e divieti contenuti nell'art. 5 della presente.

2. Le entrate provenienti dalla applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono devolute:

a) ai Comuni competenti per territorio per la parte derivante da infrazioni rilevate a carico dei titolari di insediamenti civili;

b) alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini per la parte derivante da infrazioni rilevate a carico degli Enti gestori delle pubbliche fognature.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al primo comma compete ai Comuni territorialmente interessati per quanto riguarda le infrazioni di cui alla lettera a) ed alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale

di Rimini per quanto riguarda le infrazioni di cui alla lettera b). A tal fine gli Enti suddetti si uniformeranno alle norme della Legge regionale 28 aprile 1984 n. 21 concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale nonché, per quanto in essa non previsto, alle norme della Legge 24 novembre 1981 Sito esterno n. 689 recante modifiche al sistema penale."

Si veda l'art. 8 della L.R. 28 novembre 1986 n. 42, che di seguito si riporta:

"Art. 8

Autorizzazione allo scarico delle nuove fognature

1. Gli enti che intendono gestire pubbliche fognature, di cui agli articoli 31 e seguenti della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, costruite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, debbono richiedere alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, o al Comitato circondariale di Rimini, l'autorizzazione per i rispettivi scarichi fognari, presentando istanza, corredata dei seguenti dati e documenti, riferiti a ciascuno scarico fognario:

a) configurazione della rete fognaria che confluisce nello scarico finale e caratteristiche strutturali della medesima;

b) catasto degli scarichi e degli insediamenti civili e produttivi che recapitano nella rete fognaria interessata;

c) sistemi apprestati o in via di apprestamento, per il trattamento delle acque reflue dello scarico interessato;

d) caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico interessato;

e) indicazione del corpo idrico ricettore nel quale si prevede l'immissione dello scarico e l'esatta ubicazione del punto di immissione;

f) regolamento di fognatura adottato ai sensi dell'art. 38 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7.

2. Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini rilasciano le autorizzazioni, previa verifica che gli scarichi rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche o dal piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n 9,ovvero dai relativi piani stralcio.

3. A tal fine gli enti gestori sono tenuti a dare immediata comunicazione della attivazione degli impianti e degli scarichi alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini."

Si veda l'art. 5 della L.R. 28 novembre 1986, n. 42, che

di seguito si riporta:

"Art. 5

Limiti stagionali per il fosforo

1. A decorrere dal 1° giugno 1987 gli scarichi degli insediamenti civili di classe B o C nonché gli scarichi degli impianti di depurazione a servizio delle pubbliche fognature aventi portata superiore a 10.000 metri cubi/giorno riferita al periodo di massimo consumo idrico dovranno essere effettuati nel rispetto, per il parametro n. 34 - fosforo totale di cui alla Tabella III allegata alla Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e limitatamente al periodo 1° giugno - 30 settembre di ciascun anno, del valore limite di 4 mg/litro espresso come P.

2. Alle medesime prescrizioni sono soggetti tutti gli scarichi degli impianti di depurazione di secondo livello come definiti dall'art. 33 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 collocati nei Comuni costieri, anche se aventi portata inferiore a quella suddetta.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può ampliare il periodo stagionale di cui ai precedenti commi nonché prevedere limiti più restrittivi del parametro fosforo totale."

Il termine di cui alla presente lettera a) è stato prorogato dall'art. 4, commi 1 e 2, L.R. 28 novembre 1986 n. 42, che in merito dispone quanto segue:

"1. Il termine del 13 giugno 1986, indicato alla lettera a) del primo comma dell'art. 34 e alla lettera a) del primo comma dell'art. 35 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n.7, è prorogato come segue:

a) nel caso di scarichi fognari per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso i lavori di realizzazione o di completamento dei relativi impianti di depurazione, sino alla attivazione degli impianti medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge;

b) nel caso di scarichi fognari per i quali i lavori di realizzazione dei relativi impianti di depurazione vengano appaltati entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sino alla attivazione degli impianti medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

b) nel caso di scarichi fognari per i quali i lavori di realizzazione dei relativi impianti di depurazione vengano appaltati entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sino alla attivazione degli impianti medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto."

Si veda l'art. 4, comma 3, della L.R.28 novembre 1986, n. 42, che di seguito si riporta:

"3. Il termine di adeguamento ai limiti di accettabilità stabiliti dalla Tabella II allegata alla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, già fissato entro il 13 giugno 1986 dalla lettera a) del secondo comma dell'art. 34 della medesima legge, sarà stabilito dal piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n. 9, o da piani stralcio del medesimo. L'adeguamento dovrà comunque avere luogo entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge."

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