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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI(1)

Titolo I
GENERALITÀ
Art. 1
Oggetto della legge
Con riferimento agli adempimenti di cui al piano regionale di risanamento delle acque, previsto dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi civili di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché sul suolo e nel sottosuolo, provenienti dagli insediamenti di cui alla lett. b) dell'art. 1-quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 Sito esterno e delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili, secondo la delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980, salvo quanto disposto dal successivo articolo;
b) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature di cui agli artt. 4 e 14 comma secondo della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno come sostituito dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno, tenuto conto, anche con riferimento alla lett. a), delle direttive del Comitato Interministeriale del 30 dicembre 1980, dei limiti di accettabilità fissati dalle Tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno, e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque;
c) la regolamentazione dell'attività di trasporto dei liquami ed acque reflue di insediamenti civili e produttivi.
Art. 2
Recapito degli scarichi
Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono ammessi nei ricettori indicati nella lettera a) dell'art. 1 con esclusione delle acque sotterranee, nonché:
- negli strati superficiali del suolo, intendendosi per strato superficiale quello immediatamente collegato alla superficie nel quale hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione ed alla utilizzazione degli elementi fertilizzanti;
- e, quanto al sottosuolo, limitatamente alle unità geologiche profonde e solo nei casi in cui non esistano alternative tecnicamente ed economicamente valide nonché alle condizioni di cui all'allegato 5) della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Gli scarichi delle pubbliche fognature sono ammessi nei ricettori di cui al comma precedente, con esclusione delle unità geologiche profonde.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda le violazioni della presente legge si veda l'art. 11 della L.R. 28 novembre 1986 n. 42, che di seguito si riporta:

"Art. 11

Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) a carico dei titolari di scarichi civili:

1) il pagamento di una somma da Lire 100.000 a Lire 500.000 in caso di inosservanza dell'obbligo di munirsi di autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi (primo comma dell'art. 9 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7);

2) il pagamento di una somma da Lire 1.000.000 a Lire 10.000.000 nei casi di:

- mancato adeguamento ai limiti di accettabilità di cui alla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche anche se lo scarico si trovi in regime di autorizzazione tacita;

- mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione espressa di cui all'art. 10 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7;

- violazione di specifiche prescrizioni e divieti contenuti nel Capo II del Titolo II e nel Titolo III della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e successive modifiche, nonché nell'art. 5 della presente legge;

3) il pagamento di una somma da Lire 2.000.000 a Lire 20.000.000 in caso di mantenimento dello scarico nonostante il diniego o la revoca della autorizzazione;

b) a carico degli enti gestori delle pubbliche fognature:

1) il pagamento di una somma da Lire 100.000 a Lire 500.000 nel caso di inosservanza dell'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 9 della presente legge;

2) il pagamento di una somma da Lire 1.000.000 a Lire 10.000.000 nei casi di:

- mancato adeguamento ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e successive modifiche anche se lo scarico fognario si trovi in regime d'autorizzazione tacita ai sensi dell'art. 9;

- mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione espressa;

- violazione di specifiche prescrizioni e divieti contenuti nell'art. 5 della presente.

2. Le entrate provenienti dalla applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono devolute:

a) ai Comuni competenti per territorio per la parte derivante da infrazioni rilevate a carico dei titolari di insediamenti civili;

b) alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini per la parte derivante da infrazioni rilevate a carico degli Enti gestori delle pubbliche fognature.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al primo comma compete ai Comuni territorialmente interessati per quanto riguarda le infrazioni di cui alla lettera a) ed alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale

di Rimini per quanto riguarda le infrazioni di cui alla lettera b). A tal fine gli Enti suddetti si uniformeranno alle norme della Legge regionale 28 aprile 1984 n. 21 concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale nonché, per quanto in essa non previsto, alle norme della Legge 24 novembre 1981 Sito esterno n. 689 recante modifiche al sistema penale."

Si veda l'art. 8 della L.R. 28 novembre 1986 n. 42, che di seguito si riporta:

"Art. 8

Autorizzazione allo scarico delle nuove fognature

1. Gli enti che intendono gestire pubbliche fognature, di cui agli articoli 31 e seguenti della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, costruite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, debbono richiedere alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, o al Comitato circondariale di Rimini, l'autorizzazione per i rispettivi scarichi fognari, presentando istanza, corredata dei seguenti dati e documenti, riferiti a ciascuno scarico fognario:

a) configurazione della rete fognaria che confluisce nello scarico finale e caratteristiche strutturali della medesima;

b) catasto degli scarichi e degli insediamenti civili e produttivi che recapitano nella rete fognaria interessata;

c) sistemi apprestati o in via di apprestamento, per il trattamento delle acque reflue dello scarico interessato;

d) caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico interessato;

e) indicazione del corpo idrico ricettore nel quale si prevede l'immissione dello scarico e l'esatta ubicazione del punto di immissione;

f) regolamento di fognatura adottato ai sensi dell'art. 38 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7.

2. Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini rilasciano le autorizzazioni, previa verifica che gli scarichi rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche o dal piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n 9,ovvero dai relativi piani stralcio.

3. A tal fine gli enti gestori sono tenuti a dare immediata comunicazione della attivazione degli impianti e degli scarichi alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini."

Si veda l'art. 5 della L.R. 28 novembre 1986, n. 42, che

di seguito si riporta:

"Art. 5

Limiti stagionali per il fosforo

1. A decorrere dal 1° giugno 1987 gli scarichi degli insediamenti civili di classe B o C nonché gli scarichi degli impianti di depurazione a servizio delle pubbliche fognature aventi portata superiore a 10.000 metri cubi/giorno riferita al periodo di massimo consumo idrico dovranno essere effettuati nel rispetto, per il parametro n. 34 - fosforo totale di cui alla Tabella III allegata alla Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e limitatamente al periodo 1° giugno - 30 settembre di ciascun anno, del valore limite di 4 mg/litro espresso come P.

2. Alle medesime prescrizioni sono soggetti tutti gli scarichi degli impianti di depurazione di secondo livello come definiti dall'art. 33 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 collocati nei Comuni costieri, anche se aventi portata inferiore a quella suddetta.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può ampliare il periodo stagionale di cui ai precedenti commi nonché prevedere limiti più restrittivi del parametro fosforo totale."

Il termine di cui alla presente lettera a) è stato prorogato dall'art. 4, commi 1 e 2, L.R. 28 novembre 1986 n. 42, che in merito dispone quanto segue:

"1. Il termine del 13 giugno 1986, indicato alla lettera a) del primo comma dell'art. 34 e alla lettera a) del primo comma dell'art. 35 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n.7, è prorogato come segue:

a) nel caso di scarichi fognari per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso i lavori di realizzazione o di completamento dei relativi impianti di depurazione, sino alla attivazione degli impianti medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge;

b) nel caso di scarichi fognari per i quali i lavori di realizzazione dei relativi impianti di depurazione vengano appaltati entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sino alla attivazione degli impianti medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

b) nel caso di scarichi fognari per i quali i lavori di realizzazione dei relativi impianti di depurazione vengano appaltati entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sino alla attivazione degli impianti medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto."

Si veda l'art. 4, comma 3, della L.R.28 novembre 1986, n. 42, che di seguito si riporta:

"3. Il termine di adeguamento ai limiti di accettabilità stabiliti dalla Tabella II allegata alla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, già fissato entro il 13 giugno 1986 dalla lettera a) del secondo comma dell'art. 34 della medesima legge, sarà stabilito dal piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n. 9, o da piani stralcio del medesimo. L'adeguamento dovrà comunque avere luogo entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge."

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