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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI(1)

Titolo IV
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 31 (2)
Nozione di pubblica fognatura e di impianto di depurazione
Ai fini della presente legge si intende per pubblica fognatura un'opera, od un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi privati e pubblici, ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche, gestito dagli enti di cui al secondo comma dell'art. 9 della Legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno.
Si considera impianto di depurazione un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.
Art. 32 (2)
Classificazione delle pubbliche fognature
Le pubbliche fognature sono suddivise, agli effetti della presente disciplina, in due classi:
- appartengono alla prima classe, se convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili di cui all'art. 4, ovvero anche da insediamenti produttivi, purché i liquami in ingresso all'impianto di depurazione o, in assenza di quest'ultimo, in uscita dall'emissario rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla allegata Tabella I;
- appartengono alla seconda classe, se convogliono scarichi provenienti da insediamenti produttivi ovvero anche da insediamenti civili purché i liquami, come sopra localizzati, non rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla allegata Tabella I.
Art. 33 (2)
Livelli di depurazione
Gli impianti di depurazione delle acque reflue delle pubbliche fognature sono distinti, in base ai rispettivi livelli di depurazione conseguibili, nei seguenti livelli:
1) di primo livello, nel caso si effettui solo la separazione dei solidi sospesi. I fanghi risultanti saranno stabilizzati ovvero conferiti a centri o a discariche per il loro smaltimento, con eventuale recupero energetico;
2) di secondo livello, nel caso si effettui la separazione dei solidi sospesi, la ossidazione biologica a fanghi attivi o a letti percolatori e la stabilizzazione dei fanghi risultanti con eventuale recupero energetico. (3)
Sono fatte salve forme equivalenti di trattamento, ritenute idonee dall'autorità competente per il controllo.
Capo II
REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI
Art. 34 (2)
Pubbliche fognature della prima classe
Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla prima classe di cui all'art. 32, che recapitano in corpi d'acqua superficiali ed hanno un carico uguale o superiore a 10.000 abitanti equivalenti, sono soggetti alle seguenti norme:
a) entro il 13 giugno 1986 dovranno essere comunque adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III (4);
b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli scarichi delle pubbliche fognature con carico inferiore a 10.000 abitanti equivalenti, sono soggetti alle seguenti norme, salvo quanto previsto al comma successivo:
a) entro il 31 giugno 1986 dovranno essere comunque adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella II (5);
b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella II, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella II, fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
In fase di ulteriore attuazione del piano di risanamento potranno essere individuate pubbliche fognature che, pur avendo un carico inferiore a 10.000 abitanti equivalenti, saranno assoggettate alla disciplina di cui al primo comma, in relazione alle caratteristiche idrologiche e qualitative del corpo idrico ricettore, alla prevista utilizzazione delle acque ed alla entità dello scarico medesimo.
Art. 35 (2)
Pubbliche fognature della seconda classe
Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla seconda classe di cui all'art. 32, che recapitano in corpi d'acqua superficiali, sono soggetti alle seguenti norme:
a) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere, comunque, adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella II(5)ed entro il 13 giugno 1986 a quelli della Tabella III;(4)
b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 36 (2)
Pubbliche fognature nuove della prima e della seconda classe
Gli scarichi delle pubbliche fognature, appartenenti alla seconda classe, costruite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III.
Gli scarichi delle pubbliche fognature, appartenenti alla prima classe, costruite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguati entro due anni dalla loro attivazione agli stessi limiti previsti dall'art. 34 e per gli scarichi delle fognature esistenti.
Art. 37 (2)
Scarichi fognari in suolo
Tutti gli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano sul suolo o nel sottosuolo, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, nonché di quelle emanate dalla autorità sanitaria locale.
Art. 38 (2)
Criteri di gestione delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione
Gli enti gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione di cui all'art. 31, sono tenuti ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i relativi regolamenti e, comunque, ad adottare nello stesso termine, limiti di accettabilità e tempi di adeguamento per gli scarichi degli insediamenti produttivi e civili della classe B e C che recapitano nella pubblica fognatura, nel rispetto delle norme tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, tenendo conto dei termini e dei limiti tabellari di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37.
abrogato
Scarichi fognari in canali di bonifica
abrogato

Note del Redattore:

Per quanto riguarda le violazioni della presente legge si veda l'art. 11 della L.R. 28 novembre 1986 n. 42, che di seguito si riporta:

"Art. 11

Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) a carico dei titolari di scarichi civili:

1) il pagamento di una somma da Lire 100.000 a Lire 500.000 in caso di inosservanza dell'obbligo di munirsi di autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi (primo comma dell'art. 9 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7);

2) il pagamento di una somma da Lire 1.000.000 a Lire 10.000.000 nei casi di:

- mancato adeguamento ai limiti di accettabilità di cui alla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche anche se lo scarico si trovi in regime di autorizzazione tacita;

- mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione espressa di cui all'art. 10 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7;

- violazione di specifiche prescrizioni e divieti contenuti nel Capo II del Titolo II e nel Titolo III della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e successive modifiche, nonché nell'art. 5 della presente legge;

3) il pagamento di una somma da Lire 2.000.000 a Lire 20.000.000 in caso di mantenimento dello scarico nonostante il diniego o la revoca della autorizzazione;

b) a carico degli enti gestori delle pubbliche fognature:

1) il pagamento di una somma da Lire 100.000 a Lire 500.000 nel caso di inosservanza dell'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 9 della presente legge;

2) il pagamento di una somma da Lire 1.000.000 a Lire 10.000.000 nei casi di:

- mancato adeguamento ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e successive modifiche anche se lo scarico fognario si trovi in regime d'autorizzazione tacita ai sensi dell'art. 9;

- mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione espressa;

- violazione di specifiche prescrizioni e divieti contenuti nell'art. 5 della presente.

2. Le entrate provenienti dalla applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono devolute:

a) ai Comuni competenti per territorio per la parte derivante da infrazioni rilevate a carico dei titolari di insediamenti civili;

b) alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini per la parte derivante da infrazioni rilevate a carico degli Enti gestori delle pubbliche fognature.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al primo comma compete ai Comuni territorialmente interessati per quanto riguarda le infrazioni di cui alla lettera a) ed alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale

di Rimini per quanto riguarda le infrazioni di cui alla lettera b). A tal fine gli Enti suddetti si uniformeranno alle norme della Legge regionale 28 aprile 1984 n. 21 concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale nonché, per quanto in essa non previsto, alle norme della Legge 24 novembre 1981 Sito esterno n. 689 recante modifiche al sistema penale."

Si veda l'art. 8 della L.R. 28 novembre 1986 n. 42, che di seguito si riporta:

"Art. 8

Autorizzazione allo scarico delle nuove fognature

1. Gli enti che intendono gestire pubbliche fognature, di cui agli articoli 31 e seguenti della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, costruite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, debbono richiedere alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, o al Comitato circondariale di Rimini, l'autorizzazione per i rispettivi scarichi fognari, presentando istanza, corredata dei seguenti dati e documenti, riferiti a ciascuno scarico fognario:

a) configurazione della rete fognaria che confluisce nello scarico finale e caratteristiche strutturali della medesima;

b) catasto degli scarichi e degli insediamenti civili e produttivi che recapitano nella rete fognaria interessata;

c) sistemi apprestati o in via di apprestamento, per il trattamento delle acque reflue dello scarico interessato;

d) caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico interessato;

e) indicazione del corpo idrico ricettore nel quale si prevede l'immissione dello scarico e l'esatta ubicazione del punto di immissione;

f) regolamento di fognatura adottato ai sensi dell'art. 38 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7.

2. Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini rilasciano le autorizzazioni, previa verifica che gli scarichi rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche o dal piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n 9,ovvero dai relativi piani stralcio.

3. A tal fine gli enti gestori sono tenuti a dare immediata comunicazione della attivazione degli impianti e degli scarichi alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini."

Si veda l'art. 5 della L.R. 28 novembre 1986, n. 42, che

di seguito si riporta:

"Art. 5

Limiti stagionali per il fosforo

1. A decorrere dal 1° giugno 1987 gli scarichi degli insediamenti civili di classe B o C nonché gli scarichi degli impianti di depurazione a servizio delle pubbliche fognature aventi portata superiore a 10.000 metri cubi/giorno riferita al periodo di massimo consumo idrico dovranno essere effettuati nel rispetto, per il parametro n. 34 - fosforo totale di cui alla Tabella III allegata alla Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e limitatamente al periodo 1° giugno - 30 settembre di ciascun anno, del valore limite di 4 mg/litro espresso come P.

2. Alle medesime prescrizioni sono soggetti tutti gli scarichi degli impianti di depurazione di secondo livello come definiti dall'art. 33 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 collocati nei Comuni costieri, anche se aventi portata inferiore a quella suddetta.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può ampliare il periodo stagionale di cui ai precedenti commi nonché prevedere limiti più restrittivi del parametro fosforo totale."

Il termine di cui alla presente lettera a) è stato prorogato dall'art. 4, commi 1 e 2, L.R. 28 novembre 1986 n. 42, che in merito dispone quanto segue:

"1. Il termine del 13 giugno 1986, indicato alla lettera a) del primo comma dell'art. 34 e alla lettera a) del primo comma dell'art. 35 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n.7, è prorogato come segue:

a) nel caso di scarichi fognari per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso i lavori di realizzazione o di completamento dei relativi impianti di depurazione, sino alla attivazione degli impianti medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge;

b) nel caso di scarichi fognari per i quali i lavori di realizzazione dei relativi impianti di depurazione vengano appaltati entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sino alla attivazione degli impianti medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

b) nel caso di scarichi fognari per i quali i lavori di realizzazione dei relativi impianti di depurazione vengano appaltati entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sino alla attivazione degli impianti medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto."

Si veda l'art. 4, comma 3, della L.R.28 novembre 1986, n. 42, che di seguito si riporta:

"3. Il termine di adeguamento ai limiti di accettabilità stabiliti dalla Tabella II allegata alla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, già fissato entro il 13 giugno 1986 dalla lettera a) del secondo comma dell'art. 34 della medesima legge, sarà stabilito dal piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n. 9, o da piani stralcio del medesimo. L'adeguamento dovrà comunque avere luogo entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge."

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