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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1983, n. 7

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE. DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI LIQUAMI E ACQUE REFLUE DI INSEDIAMENTI CIVILI E PRODUTTIVI(1)

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - GENERALITÀ
Espandere area tit2 Titolo II - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE
Espandere area tit3 Titolo III - DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI LIQUAMI E DELLE ACQUE REFLUE
Espandere area tit4 Titolo IV - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE
Espandere area tit5 Titolo V - DISPOSIZIONI FINALI
Titolo I
GENERALITÀ
Art. 1
Oggetto della legge
Con riferimento agli adempimenti di cui al piano regionale di risanamento delle acque, previsto dall'art. 8 della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge ha per oggetto:
a) la disciplina degli scarichi civili di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonché sul suolo e nel sottosuolo, provenienti dagli insediamenti di cui alla lett. b) dell'art. 1-quater della legge 8 ottobre 1976, n. 690 Sito esterno e delle imprese agricole da considerarsi insediamenti civili, secondo la delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980, salvo quanto disposto dal successivo articolo;
b) la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature di cui agli artt. 4 e 14 comma secondo della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno come sostituito dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno, tenuto conto, anche con riferimento alla lett. a), delle direttive del Comitato Interministeriale del 30 dicembre 1980, dei limiti di accettabilità fissati dalle Tabelle allegate alla legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno, e delle situazioni locali in funzione degli obiettivi del piano regionale di risanamento delle acque;
c) la regolamentazione dell'attività di trasporto dei liquami ed acque reflue di insediamenti civili e produttivi.
Art. 2
Recapito degli scarichi
Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature sono ammessi nei ricettori indicati nella lettera a) dell'art. 1 con esclusione delle acque sotterranee, nonché:
- negli strati superficiali del suolo, intendendosi per strato superficiale quello immediatamente collegato alla superficie nel quale hanno luogo fenomeni biochimici utili alla depurazione ed alla utilizzazione degli elementi fertilizzanti;
- e, quanto al sottosuolo, limitatamente alle unità geologiche profonde e solo nei casi in cui non esistano alternative tecnicamente ed economicamente valide nonché alle condizioni di cui all'allegato 5) della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento.
Gli scarichi delle pubbliche fognature sono ammessi nei ricettori di cui al comma precedente, con esclusione delle unità geologiche profonde.
Titolo II
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3
Classificazione degli scarichi civili
Agli effetti della presente legge, gli insediamenti civili di cui alla lett. a) dell'art. 1 sono distinti, in base alla natura della loro attività e dei relativi scarichi, in tre classi contrassegnate dalle lettere A, B e C ed aventi le caratteristiche di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6.
Art. 4

(aggiunto quarto alinea al comma 2 da art. 1 L.R. 23 marzo 1984 n. 13)

Classe A
Nella classe A sono compresi uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa.
Rientrano nella stessa classe:
- gli insediamenti adibiti ad attività scolastica, ad attività produttiva ed a prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengano esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- le imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
- gli insediamenti in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione di beni, che diano origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi;
- gli allevamenti ittici che diano luogo a scarico terminale e che si caratterizzano per una densità di affollamento inferiore a 1 kg. per mq. di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo.
Agli effetti del precedente comma, ultima parte, si considerano assimilabili a quelli abitativi, gli scarichi degli insediamenti produttivi caratterizzati dai parametri e rientranti nei limiti di accettabilità indicati nella Tabella I allegata alla presente legge. La qualità degli scarichi si intende valutata prima di ogni trattamento depurativo e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamento.
Art. 5
Classe B
Nella classe B sono compresi:
- gli insediamenti adibiti a prestazione di servizi, ad attività scolastica nonché i centri di ricerca pubblici e privati i quali diano origine a scarichi terminali non derivanti esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
- gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria.
Art. 6

(sostituito primo periodo da art. 2 L.R. 23 marzo 1984 n. 13)

Classe C
Nella classe C sono inserite le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, che diano luogo a scarico terminale ed abbiano le seguenti caratteristiche:
- imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- imprese dedite ad allevamento avicoli e cunicoli che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q.li di peso vivo di bestiame;
- imprese di cui alle lettere a), b) e c) della delibera del Comitato interministeriale dell'8 maggio 1980, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà provenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.
Art. 7
Insediamento nuovo ed esistente: definizione
Agli effetti della introdotta disciplina si considerano esistenti gli insediamenti civili che abbiano attivato lo scarico ovvero che abbiano ottenuto la concessione edilizia fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8

(sostituito comma 2 da art. 3 L.R. 23 marzo 1984 n. 13)

Modificazioni dell'insediamento
Ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della Legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno sostitutiva dell'art. 10 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno, i titolari degli insediamenti civili soggetti a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente all'entrata in vigore della presente disciplina, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi relativi, una nuova autorizzazione all'autorità comunale competente.
A tale autorità è demandata la certificazione di insediamento civile nuovo, sulla base della documentazione presentata e di ogni altro accertamento ritenuto utile, qualora, in relazione a tutti gli accadimenti summenzionati, abbia origine uno scarico avente caratteristiche sostanzialmente diverse, per qualità e quantità, da quelle dello scarico preesistente.
Art. 9
Denuncia dello scarico e domanda di autorizzazione
I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili nuovi sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi.
I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti che non recapitano in pubbliche fognature, sono tenuti a denunciare la loro posizione, ai sensi dell'art. 15, comma primo della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno ed a presentare la domanda di autorizzazione allo scarico all'autorità comunale territorialmente competente, in relazione al luogo di recapito, nei modi e nei tempi da essa disposti e comunque entro sei mesi per gli insediamenti delle classi B e C, ed entro nove mesi per quelli della classe A, dall'entrata in vigore della presente legge.
La domanda di autorizzazione deve essere accompagnata dalla puntuale precisazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico terminale in atto e dalla indicazione della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare. Dovrà, inoltre, essere indicata l'esatta ubicazione del punto di scarico, ed il suo recapito, nonché, ove prescritto, il programma dettagliato di adeguamento degli scarichi ai limiti ed alle prescrizioni della presente legge ed il relativo costo delle opere.
L'autorità comunale che riceve la domanda di autorizzazione del titolare dell'insediamento civile esistente, rilascia l'autorizzazione salvo che accerti l'esistenza di gravi motivi ostativi di carattere igienico-sanitario ovvero che le modalità in atto dello scarico non siano consentite dalle norme vigenti. È fatta salva la facoltà del titolare dello scarico di presentare soluzioni tecniche alternative ammissibili.
Gli insediamenti esistenti adibiti esclusivamente ad abitazione ed aventi un numero di vani non superiore a 50, nonché le imprese agricole con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura sono tenuti unicamente alla presentazione della denuncia di cui al secondo comma.
Art. 10
Controlli ed autorizzazioni comunali
L'autorità comunale che riceve la denuncia e la domanda di autorizzazione è tenuta a verificare l'effettiva natura dell'insediamento ai sensi dell'art. 1-quater della Legge 8 ottobre 1976 n. 690 Sito esterno e della delibera del Comitato Interministeriale dell'8 maggio 1980 quanto alle imprese agricole, ed a comunicare al titolare del relativo scarico l'eventuale diversa qualifica dell'insediamento stesso e l'obbligo di adeguarsi alla normativa pertinente.
L'autorizzazione allo scarico è rilasciata dal Comune territorialmente competente per i recapiti di cui agli articoli 1 - lett. a), e 2, fatta salva, per le unità geologiche profonde, la competenza della Regione.
Prima dell'autorizzazione definitiva, viene rilasciata dall'autorità competente un'autorizzazione provvisoria allo scarico, nel rispetto delle prescrizioni qualitative e temporali della presente legge.
L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda ritualmente documentata, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare l'autorizzazione "ope legis" o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le eventuali prescrizioni del caso.
In caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalle vigenti leggi, dalle norme consortili e dai piani regionali di risanamento, l'autorità competente è tenuta a revocare l'autorizzazione allo scarico.
Capo II
REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI
Art. 11
Scarichi esistenti della classe A
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe A di cui all'art. 4, sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali devono essere sottoposti entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche d'uso delle vasche settiche o tipo Imhoff. In ogni caso lo scarico dovrà altresì conformarsi, nello stesso termine, ai limiti di accettabilità di cui alla allegata Tabella II;
2) possono avere recapito sul suolo, anche adibito ad uso agricolo, nell'immediato rispetto delle norme tecniche per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e delle prescrizioni dell'autorità sanitaria locale;
3) è ammesso lo scarico sul suolo o in sottosuolo, limitatamente agli insediamenti aventi una consistenza inferiore a 50 vani o a 5.000 mc. ed una capienza inferiore a 50 posti letto o addetti, se trattasi di attività alberghiera, turistica, scolastica, ricreativa, sportiva, produttiva o di servizio, qualora si adottino, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, processi di chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione sul terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante subirrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili) . I menzionati sistemi di trattamento saranno realizzati secondo le prescrizioni previste, per gli insediamenti civili della stessa consistenza, dall'allegato n. 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 e quelle dell'autorità sanitaria locale.
Art. 12
Scarichi nuovi della classe A
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe A di cui all'art. 4 che recapitano nei corpi ricettori elencati ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni ivi indicate, fin dalla loro attivazione.
Art. 13
Scarichi esistenti della classe B
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe B di cui all'art. 5, sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali dovranno essere adeguati, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ai limiti di accettabilità previsti dalla Tabella II ed entro il 1° marzo 1986 a quelli della Tabella III;
2) è ammesso lo scarico sul suolo non adibito ad uso agricolo nell'immediato rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977;
3) è vietato lo scarico sul suolo adibito ad uso agricolo e negli strati superficiali di esso.
È ammesso il conferimento dei reflui a centri specializzati per il trattamento depurativo, nel rispetto delle norme previste dal Titolo III.
È vietato recapitare sul suolo e negli strati superficiali di esso scarichi contenenti sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili comprese nell'elenco di cui all'allegato A.
Art. 14
Scarichi nuovi della classe B
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe B di cui all'art. 5, sono tenuti al rispetto di tutte le prescrizioni di cui all'articolo precedente salvo a conformarsi, fin dall'attivazione, nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, ai limiti di accettabilità della allegata Tabella III.
Art. 15
Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi ed esistenti, adibiti ad attività sanitaria, dovranno sempre ed in ogni caso essere sottoposti a trattamento di disinfezione, fin dall'attivazione i primi e, nei tempi e con le modalità impartite dall'autorità sanitaria, i secondi.
Art. 16

(abrogato punto 2) del comma 1 da art. 17 L.R. 24 aprile 1995 n. 50)

Scarichi esistenti della classe C
Gli scarichi degli insediamenti civili esistenti della classe C di cui all'art. 6, sono soggetti alle seguenti norme:
1) nel caso di recapito in corpi d'acqua superficiali, dovranno essere adeguati:
- entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti ottenibili, relativamente ai materiali solidi, attraverso l'installazione di adeguati dispositivi atti a trattenere i materiali solidi con dimensioni lineari superiori a mm 1;
- entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ai limiti di accettabilità di cui all'allegata Tabella II;
- entro il 1° marzo 1986 ai limiti di accettabilità definitivi di cui all'allegata Tabella III;
2) abrogato
Sono ammesse forme di conferimento degli scarichi a centri specializzati per il trattamento depurativo, nel rispetto delle norme previste dal Titolo III.
Art. 17
Scarichi nuovi della classe C
Gli scarichi degli insediamenti civili nuovi della classe C di cui all'art. 6, che recapitano in corpi d'acqua superficiali, devono essere conformi sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui all'allegata Tabella III.
Nel caso di recapito sul suolo, devono rispettare, sin dall'attivazione, le disposizioni previste per gli scarichi degli insediamenti esistenti appartenenti alla stessa classe.
Custodia dei liquami
abrogato
Art. 19
Contenitori per lo stoccaggio dei liquami
abrogato
Art. 20
Cautele igienico-sanitarie ed ambientali per lo spandimento dei liquami degli insediamenti di classe C
abrogato
Art. 21
Divieto di spandimento
abrogato
Definizione del suolo agricolo ed individuazione dei siti per lo spandimento
abrogato
Art. 23
Scarichi nel sottosuolo
Lo scarico nel sottosuolo degli insediamenti civili esistenti e nuovi appartenenti alle tre classi di cui all'art. 3 è ammesso limitatamente alle immissioni nelle unità geologiche profonde, ai sensi dell'art. 2, e previa autorizzazione della Regione, come prevista dall'art. 10, secondo comma.
Capo III
NORME INTEGRATIVE
Art. 24
Interventi integrativi o restrittivi dell'autorità sanitaria
Le autorità sanitarie competenti potranno adottare, in aggiunta o in deroga a quanto previsto dalla presente disciplina, specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi per quanto concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pubblica.
Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive naturali o artificiali devono altresì osservarsi le disposizioni del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 Sito esterno e successive modificazioni.
Art. 25
Abitabilità o agibilità ed autorizzazione allo scarico Norme di salvaguardia
I titolari degli scarichi civili nuovi devono presentare al Comune territorialmente competente la domanda di autorizzazione di cui all'art. 9, contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico.
Il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità di cui all'art. 221 del T.U. leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e all'art. 50 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, relativo agli insediamenti civili e produttivi nuovi, è subordinato al possesso, da parte del relativo titolare, dell'autorizzazione allo scarico, secondo le disposizioni della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche e della presente disciplina.
I titolari degli scarichi provenienti da insediamenti civili esistenti sono obbligati, fino al momento nel quale debbono osservare i limiti di accettabilità finali stabiliti dalla presente legge, a non peggiorare in alcun modo le caratteristiche quali-quantitative dei propri reflui raggiunte al momento dell'entrata in vigore della presente disciplina ed in epoca successiva.
Art. 26
Scarichi di acque per usi termali
Qualora le acque prelevate da un corpo idrico presentino parametri con valori superiori ai limiti tabellari, l'autorità comunale potrà consentire il loro scarico in corpi idrici superficiali, anche in deroga alle allegate tabelle, purché le acque siano scaricate con valori parametrici non superiori a quelli iniziali e la loro immissione nel corpo ricettore non comprometta gli usi della risorsa idrica e non sia causa di danno alla salute e all'ambiente.
Titolo III
DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI LIQUAMI E DELLE ACQUE REFLUE
Caratteristica dei veicoli
abrogato
Autorizzazione, documenti ed avviso all'autorità di controllo
abrogato
Cautele per il carico ed il trasporto
abrogato
Art. 30
Centri di trattamento come insediamenti produttivi
I centri pubblici o privati di trattamento, recupero e smaltimento dei prodotti di cui all'art. 27, sono considerati, ai fini della presente legge, insediamenti produttivi e, come tali, sottoposti alla disciplina della legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche qualora diano luogo a scarichi nei corpi idrici, sul suolo e nel sottosuolo.
I titolari di tali insediamenti, oltre all'obbligo della conservazione dei documenti di cui all'art. 28, sono comunque obbligati a tenere un apposito registro predisposto e fornito dalla autorità di controllo, in cui dovranno essere annotate la qualità, la quantità e la provenienza dei reflui accettati, nonché le caratteristiche, la quantità e la destinazione di quelli smaltiti.
Titolo IV
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 31 (2)
Nozione di pubblica fognatura e di impianto di depurazione
Ai fini della presente legge si intende per pubblica fognatura un'opera, od un complesso di opere, che raccoglie, allontana e scarica le acque meteoriche e/o di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi privati e pubblici, ai sensi degli artt. 16 e 17 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche, gestito dagli enti di cui al secondo comma dell'art. 9 della Legge 24 dicembre 1979, n. 650 Sito esterno.
Si considera impianto di depurazione un complesso di opere edili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici.
Art. 32 (2)
Classificazione delle pubbliche fognature
Le pubbliche fognature sono suddivise, agli effetti della presente disciplina, in due classi:
- appartengono alla prima classe, se convogliano scarichi provenienti da insediamenti civili di cui all'art. 4, ovvero anche da insediamenti produttivi, purché i liquami in ingresso all'impianto di depurazione o, in assenza di quest'ultimo, in uscita dall'emissario rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla allegata Tabella I;
- appartengono alla seconda classe, se convogliono scarichi provenienti da insediamenti produttivi ovvero anche da insediamenti civili purché i liquami, come sopra localizzati, non rientrino nei limiti di accettabilità previsti dalla allegata Tabella I.
Art. 33 (2)
Livelli di depurazione
Gli impianti di depurazione delle acque reflue delle pubbliche fognature sono distinti, in base ai rispettivi livelli di depurazione conseguibili, nei seguenti livelli:
1) di primo livello, nel caso si effettui solo la separazione dei solidi sospesi. I fanghi risultanti saranno stabilizzati ovvero conferiti a centri o a discariche per il loro smaltimento, con eventuale recupero energetico;
2) di secondo livello, nel caso si effettui la separazione dei solidi sospesi, la ossidazione biologica a fanghi attivi o a letti percolatori e la stabilizzazione dei fanghi risultanti con eventuale recupero energetico. (3)
Sono fatte salve forme equivalenti di trattamento, ritenute idonee dall'autorità competente per il controllo.
Capo II
REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI
Art. 34 (2)
Pubbliche fognature della prima classe
Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla prima classe di cui all'art. 32, che recapitano in corpi d'acqua superficiali ed hanno un carico uguale o superiore a 10.000 abitanti equivalenti, sono soggetti alle seguenti norme:
a) entro il 13 giugno 1986 dovranno essere comunque adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III (4);
b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli scarichi delle pubbliche fognature con carico inferiore a 10.000 abitanti equivalenti, sono soggetti alle seguenti norme, salvo quanto previsto al comma successivo:
a) entro il 31 giugno 1986 dovranno essere comunque adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella II (5);
b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla tabella II, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella II, fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
In fase di ulteriore attuazione del piano di risanamento potranno essere individuate pubbliche fognature che, pur avendo un carico inferiore a 10.000 abitanti equivalenti, saranno assoggettate alla disciplina di cui al primo comma, in relazione alle caratteristiche idrologiche e qualitative del corpo idrico ricettore, alla prevista utilizzazione delle acque ed alla entità dello scarico medesimo.
Art. 35 (2)
Pubbliche fognature della seconda classe
Gli scarichi delle pubbliche fognature esistenti, appartenenti alla seconda classe di cui all'art. 32, che recapitano in corpi d'acqua superficiali, sono soggetti alle seguenti norme:
a) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere, comunque, adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella II(5)ed entro il 13 giugno 1986 a quelli della Tabella III;(4)
b) entro il 31 dicembre 1983 dovranno essere adeguati ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III, se la fognatura è dotata di impianto di depurazione in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) dovranno conformarsi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III fin dall'attivazione dell'impianto di depurazione se questo entra in funzione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 36 (2)
Pubbliche fognature nuove della prima e della seconda classe
Gli scarichi delle pubbliche fognature, appartenenti alla seconda classe, costruite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere conformi, sin dall'attivazione, ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella III.
Gli scarichi delle pubbliche fognature, appartenenti alla prima classe, costruite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere adeguati entro due anni dalla loro attivazione agli stessi limiti previsti dall'art. 34 e per gli scarichi delle fognature esistenti.
Art. 37 (2)
Scarichi fognari in suolo
Tutti gli scarichi delle pubbliche fognature che recapitano sul suolo o nel sottosuolo, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, nonché di quelle emanate dalla autorità sanitaria locale.
Art. 38 (2)
Criteri di gestione delle pubbliche fognature e degli impianti di depurazione
Gli enti gestori dei servizi pubblici di fognatura e depurazione di cui all'art. 31, sono tenuti ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i relativi regolamenti e, comunque, ad adottare nello stesso termine, limiti di accettabilità e tempi di adeguamento per gli scarichi degli insediamenti produttivi e civili della classe B e C che recapitano nella pubblica fognatura, nel rispetto delle norme tecniche generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, tenendo conto dei termini e dei limiti tabellari di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37.
abrogato
Scarichi fognari in canali di bonifica
abrogato
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40
Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura
Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili esistenti di qualsiasi dimensione sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati in materia dagli Enti gestori.
I titolari degli insediamenti civili nuovi devono munirsi dell'autorizzazione prima di ogni scarico.
Art. 41
Abrogazione di norme
Gli scarichi di cui all'art. 1 - lett. a) e b) sono disciplinati esclusivamente dalla presente legge. Sono abrogate tutte le norme e/o prescrizioni regionali con essa incompatibili o che, comunque, disciplinavano la stessa materia.

Note del Redattore:

Per quanto riguarda le violazioni della presente legge si veda l'art. 11 della L.R. 28 novembre 1986 n. 42, che di seguito si riporta:

"Art. 11

Sanzioni amministrative

1. Alle violazioni della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) a carico dei titolari di scarichi civili:

1) il pagamento di una somma da Lire 100.000 a Lire 500.000 in caso di inosservanza dell'obbligo di munirsi di autorizzazione prima di attivare gli scarichi medesimi (primo comma dell'art. 9 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7);

2) il pagamento di una somma da Lire 1.000.000 a Lire 10.000.000 nei casi di:

- mancato adeguamento ai limiti di accettabilità di cui alla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche anche se lo scarico si trovi in regime di autorizzazione tacita;

- mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione espressa di cui all'art. 10 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7;

- violazione di specifiche prescrizioni e divieti contenuti nel Capo II del Titolo II e nel Titolo III della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e successive modifiche, nonché nell'art. 5 della presente legge;

3) il pagamento di una somma da Lire 2.000.000 a Lire 20.000.000 in caso di mantenimento dello scarico nonostante il diniego o la revoca della autorizzazione;

b) a carico degli enti gestori delle pubbliche fognature:

1) il pagamento di una somma da Lire 100.000 a Lire 500.000 nel caso di inosservanza dell'obbligo di presentare l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 8 e dell'art. 9 della presente legge;

2) il pagamento di una somma da Lire 1.000.000 a Lire 10.000.000 nei casi di:

- mancato adeguamento ai limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e successive modifiche anche se lo scarico fognario si trovi in regime d'autorizzazione tacita ai sensi dell'art. 9;

- mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione espressa;

- violazione di specifiche prescrizioni e divieti contenuti nell'art. 5 della presente.

2. Le entrate provenienti dalla applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono devolute:

a) ai Comuni competenti per territorio per la parte derivante da infrazioni rilevate a carico dei titolari di insediamenti civili;

b) alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini per la parte derivante da infrazioni rilevate a carico degli Enti gestori delle pubbliche fognature.

3. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al primo comma compete ai Comuni territorialmente interessati per quanto riguarda le infrazioni di cui alla lettera a) ed alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale

di Rimini per quanto riguarda le infrazioni di cui alla lettera b). A tal fine gli Enti suddetti si uniformeranno alle norme della Legge regionale 28 aprile 1984 n. 21 concernente la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale nonché, per quanto in essa non previsto, alle norme della Legge 24 novembre 1981 Sito esterno n. 689 recante modifiche al sistema penale."

Si veda l'art. 8 della L.R. 28 novembre 1986 n. 42, che di seguito si riporta:

"Art. 8

Autorizzazione allo scarico delle nuove fognature

1. Gli enti che intendono gestire pubbliche fognature, di cui agli articoli 31 e seguenti della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, costruite successivamente all'entrata in vigore della presente legge, debbono richiedere alle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, o al Comitato circondariale di Rimini, l'autorizzazione per i rispettivi scarichi fognari, presentando istanza, corredata dei seguenti dati e documenti, riferiti a ciascuno scarico fognario:

a) configurazione della rete fognaria che confluisce nello scarico finale e caratteristiche strutturali della medesima;

b) catasto degli scarichi e degli insediamenti civili e produttivi che recapitano nella rete fognaria interessata;

c) sistemi apprestati o in via di apprestamento, per il trattamento delle acque reflue dello scarico interessato;

d) caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico interessato;

e) indicazione del corpo idrico ricettore nel quale si prevede l'immissione dello scarico e l'esatta ubicazione del punto di immissione;

f) regolamento di fognatura adottato ai sensi dell'art. 38 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7.

2. Le Amministrazioni provinciali ed il Comitato circondariale di Rimini rilasciano le autorizzazioni, previa verifica che gli scarichi rispettino i limiti di accettabilità previsti dalla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, e successive modifiche o dal piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n 9,ovvero dai relativi piani stralcio.

3. A tal fine gli enti gestori sono tenuti a dare immediata comunicazione della attivazione degli impianti e degli scarichi alle Amministrazioni provinciali ed al Comitato circondariale di Rimini."

Si veda l'art. 5 della L.R. 28 novembre 1986, n. 42, che

di seguito si riporta:

"Art. 5

Limiti stagionali per il fosforo

1. A decorrere dal 1° giugno 1987 gli scarichi degli insediamenti civili di classe B o C nonché gli scarichi degli impianti di depurazione a servizio delle pubbliche fognature aventi portata superiore a 10.000 metri cubi/giorno riferita al periodo di massimo consumo idrico dovranno essere effettuati nel rispetto, per il parametro n. 34 - fosforo totale di cui alla Tabella III allegata alla Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 e limitatamente al periodo 1° giugno - 30 settembre di ciascun anno, del valore limite di 4 mg/litro espresso come P.

2. Alle medesime prescrizioni sono soggetti tutti gli scarichi degli impianti di depurazione di secondo livello come definiti dall'art. 33 della Legge regionale 29 gennaio 1983 n. 7 collocati nei Comuni costieri, anche se aventi portata inferiore a quella suddetta.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, può ampliare il periodo stagionale di cui ai precedenti commi nonché prevedere limiti più restrittivi del parametro fosforo totale."

Il termine di cui alla presente lettera a) è stato prorogato dall'art. 4, commi 1 e 2, L.R. 28 novembre 1986 n. 42, che in merito dispone quanto segue:

"1. Il termine del 13 giugno 1986, indicato alla lettera a) del primo comma dell'art. 34 e alla lettera a) del primo comma dell'art. 35 della Legge regionale 29 gennaio 1983, n.7, è prorogato come segue:

a) nel caso di scarichi fognari per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso i lavori di realizzazione o di completamento dei relativi impianti di depurazione, sino alla attivazione degli impianti medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla entrata in vigore della presente legge;

b) nel caso di scarichi fognari per i quali i lavori di realizzazione dei relativi impianti di depurazione vengano appaltati entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sino alla attivazione degli impianti medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto.

b) nel caso di scarichi fognari per i quali i lavori di realizzazione dei relativi impianti di depurazione vengano appaltati entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sino alla attivazione degli impianti medesimi e, comunque, non oltre due anni dalla data di aggiudicazione dell'appalto."

Si veda l'art. 4, comma 3, della L.R.28 novembre 1986, n. 42, che di seguito si riporta:

"3. Il termine di adeguamento ai limiti di accettabilità stabiliti dalla Tabella II allegata alla Legge regionale 29 gennaio 1983, n. 7, già fissato entro il 13 giugno 1986 dalla lettera a) del secondo comma dell'art. 34 della medesima legge, sarà stabilito dal piano regionale di risanamento di cui alla Legge regionale 1 febbraio 1983, n. 9, o da piani stralcio del medesimo. L'adeguamento dovrà comunque avere luogo entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge."

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