Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983

Art. 1
Principi e obiettivi
La presente legge per l'attuazione del diritto allo studio universitario tende a realizzare un sistema integrato di interventi, partendo da un pieno e razionale utilizzo delle strutture e dei servizi già esistenti, al fine di:
- favorire l'accesso e la frequenza dei cittadini all'università ed agli istituti post - secondari indicati nel successivo art. 3, consentendo in particolare ai cittadini di accertata capacità e privi o carenti di mezzi il raggiungimento dei più alti gradi dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale;
- promuove, mediante idonee attività di orientamento, uno stretto raccordo fra qualificazione universitaria e mercato del lavoro;
- favorire una positiva integrazione fra popolazione studentesca e comunità locale;
- concorrere con l'università, nel rispetto delle singole competenze ed autonomie, per il rinnovamento e la qualificazione degli studi superiori anche attraverso il sostengo, nelle forme compatibili con la presente legge, alla sperimentazione didattica ed organizzativa prevista dal DPR 382/ 1980 Sito esterno.
Le finalità di cui alla presente legge si attuano in cooperazione con le Università e gli Istituti di istruzione superiore, nel rispetto delle reciproche competenze e autonomie, in conformità dei piani nazionali e regionali di sviluppo.
La Regione Emilia - Romagna detta le presenti norme nel rispetto degli artt. 3, 33, 34 della Costituzione e sulla base della Legge 22 dicembre 1979 n. 642 Sito esterno e degli artt. 42, 44 del DPR 616 del 24 luglio 1977 Sito esterno.

Espandi Indice