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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983

Art. 12
Servizio per le attività culturali, ricreative, turistiche e di promozione sportiva Il servizio per le attività culturali, ricreative, turistiche e di promozione sportiva ha lo scopo di:
- promuovere, sostenere e favorire iniziative culturali, dando la preferenza a quelle gestite da associazioni e organizzazioni studentesche;
- promuovere scambi culturali e viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio;
- favorire l'accesso agli impianti sportivi, nonchè programmi di sviluppo di attività sportive.
Le attività culturali, turistiche e di promozione sportiva di norma vengono svolte con la collaborazione delle Università, degli Istituti di istruzione superiore, degli enti, associazioni, ed organismi operanti nel settore.

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