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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983

Art. 20
Contenuti della programmazione regionale
La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine agli interventi attuativi del diritto allo studio attraverso un programma regionale poliennale.
Il programma regionale degli interventi si conforma agli obiettivi, agli indirizzi e alle priorità della programmazione nazionale dello sviluppo universitario, ove operante; fissa gli obiettivi e le priorità degli interventi da realizzare, determina l'ammontare dei relativi finanziamenti nonchè il loro riparto fra gli enti delegati, tenendo anche conto del numero degli studenti iscritti in sede e fuori sede presso ciascuna Università e della quantità di servizi erogati nell'ultimo anno, contiene la verifica dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma precedente e indica i necessari aggiustamenti.
Il programma prevede eventuali studi, ricerche ed ogni altra iniziativa della Regione relativa al diritto allo studio; prevede i casi e le modalità di decadenza dall'utilizzazione dei servizi o di parte di essi; prevede altresì le modalità di estensione degli interventi previsti dall'art. 2 ai cittadini che frequentano i corsi studio attivati ai sensi dell'art. 85 del DPR n. 328/ 1980 Sito esterno.
Nell'elaborazione del programma, attenzione particolare è rivolta alle esigenze dei lavoratori studenti.
Nel quadro della programmazione nazionale dello sviluppo universitario, il programma regionale riserva ogni anno una quota per interventi a sostegno delle opportune iniziative che le Università e gli Istituti di istruzione superiore, nella loro autonomia, promuoveranno per la migliore realizzazione del diritto allo studio.

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