LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983
Art. 24
Deleghe
Le funzioni amministrative concernenti gli interventi per il diritto allo studio universitario, eccettuate quelle espressamente riservati alla Regione, sono delegate ai Comuni sede di Università e di Istituti di Istruzione superiore, secondo le modalità di cui al seguente art. 25.