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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983

Art. 24
Deleghe
Le funzioni amministrative concernenti gli interventi per il diritto allo studio universitario, eccettuate quelle espressamente riservati alla Regione, sono delegate ai Comuni sede di Università e di Istituti di Istruzione superiore, secondo le modalità di cui al seguente art. 25.

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