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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983

Art. 25
Esercizio delle funzioni delegate
I Comuni sede di Ateneo e di Istituto di istruzione superiore, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, si attengono ai seguenti criteri:
- gli interventi sono organizzati in modo da garantire il coordinamento con le esigenze di funzionamento dell'Università, con analoghi interventi attuati in forza di competenze proprie e delegate, ed in particolare con gli interventi attuati a favore degli studenti dei vari ordini del sistema scolastico;
- nell'organizzazione, nella gestione e nello sviluppo dei servizi sono salvaguardate e valorizzate le esperienze professionali acquisite dal personale delle Opere universitarie.
Per la gestione degli interventi i comuni si avvalgono di una apposita azienda, dotata di autonomia funzionale e organizzativa e retta da propri organi.
Gli organi dell'azienda, istituita e regolamentata dal Consiglio comunale, sono:
- il Presidente,
- il Consiglio di amministrazione.
Il Presidente del Consiglio d' amministrazione è nominato dal Consiglio comunale.
Il Consiglio d' amministrazione è costituito per metà da rappresentanti del Consiglio comunale, per un quarto da rappresentanti degli studenti e per un quarto da docenti desiganti dal Consiglio d' amministrazione dell'Università.

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