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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983

Art. 27
Sostituzione nell'esercizio di attività delegate
In caso di persistente inerzia nell'adottare provvedimenti a cui il Comune è tenuto nell'esercizio di funzioni delegate con la presente legge o in attuazione di direttive vincolanti, la Giunta regionale assegna al Comune stesso un congruo termine per provvedere.
Trascorso inutilmente detto termine, la Giunta può sostituirsi al Comune inadempiente.

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