LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983
Art. 27
Sostituzione nell'esercizio di attività delegate
In caso di persistente inerzia nell'adottare provvedimenti a cui il Comune è tenuto nell'esercizio di funzioni delegate con la presente legge o in attuazione di direttive vincolanti, la Giunta regionale assegna al Comune stesso un congruo termine per provvedere.
Trascorso inutilmente detto termine, la Giunta può sostituirsi al Comune inadempiente.