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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983

Art. 28
Revoca della delega
La revoca delle funzioni delegate nei confronti di tutti gli enti è disposta con legge regionale.
La revoca nei confronti di un singolo Comune è disposta con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle disposizioni della presente legge e delle direttive o per inerzia continuata nell'attuazione dei servizi.

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