LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983
Art. 28
Revoca della delega
La revoca delle funzioni delegate nei confronti di tutti gli enti è disposta con legge regionale.
La revoca nei confronti di un singolo Comune è disposta con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle disposizioni della presente legge e delle direttive o per inerzia continuata nell'attuazione dei servizi.