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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983

Art. 3
Destinatari degli interventi
Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui al precedente art. 2 tutti gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma, alle scuole di specializzazione, alle scuole dirette a fini speciali e ai corsi di perfezionamento di cui al DPR n. 162 del 10 marzo 1982 Sito esterno, presso le Università e gli Istituti di istruzione aventi sede principale in Emilia - Romagna, anche se i predetti corsi vengono svolti in altre regioni.
Gli utenti concorrono ai costi dei servizi in relazione alle fasce di reddito cui appartengono.
L'assegnazione dei servizi avviene in base ai combinati criteri del merito e della continuità scolastica, con privilegio nei riguardi dei soggetti in disagiate condizioni economiche.
I criteri per la determinazione del merito e della continuità scolastica sono proposti dalla Consulta regionale di cui all'art. 23 della presente legge e fissati dalla Giunta regionale su parere conforme della competente commissione consiliare.
Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciute la qualità di rifugiato politico, usufruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge nell'ambito dei principi e delle norme internazionali e statali vigenti.

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