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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983

Art. 31
Personale
Il personale delle Opere universitarie, inquadrato nel Ruolo unico regionale a norma dell'art. 6 della Legge regionale 5 luglio 1982, n. 30, è comandato, ai sensi dell'art. 32 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, in servizio presso gli enti delegati, che sono tenuti a utilizzarlo presso le aziende di cui all'art. 25, nella piena salvaguardia delle qualifiche funzionali di appartenenza, rispettando i livelli maturati presso l'ente di provenienza.
Il personale delle Opere universitarie è posto alle dipendenze funzionali del Comune, nel rispetto del vincolo di utilizzazione di cui al primo comma.

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