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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983

Art. 33
Tasse e contributi regionali
La quota del 15% su tutte le tasse universitarie ed i contributi integrativi a norma dell'articolo 2 della Legge 18 dicembre 1951 n. 1551 Sito esterno, il contributo supplettivo a norma dell'art. 4 della stessa legge, la tassa di abilitazione a norma dell'art. 190 del Testo Unico sull'istruzione universitaria approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592 nonchè dalle disposizioni integrative o modificative contenute nelle leggi successive che regolano la materia, già stabilite a faovre delle soppresse Opere universitarie, sono interamente versate alla Regione, che le incasserà su appositi capitoli di entrata del proprio bilancio di previsione.
Le modalità per il versamento delle suddette tasse e contributi saranno definite con atto deliberativo della Giunta regionale.

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