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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983

Art. 35
Norme transitorie e finali
Le funzioni concernenti il diritto allo studio universitario, fino a quando i Comuni non avranno provveduto a costituire l'azienda di cui all'art. 25, continuano ad essere esercitate dalle attuali Opere universitarie attraverso gli organi attualmente in carica, nell'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, della presente legge.
Fino a quando non saranno costituiti i Consigli di amministrazione di cui all'art. 25, alla sostituzione dei presidenti eventualmente dimissionari degli attuali Consigli di amministrazione delle Opere universitarie, provvede il Consiglio regionale.
Durante tale periodo transitorio la Regione può dettare indirizzi programmatici per disciplinare e coordinare l'attività delle attuali opere universitarie.
Il Consiglio comunale del Comune sede di Università assicura la presenza della rappresentanza delle minoranze nel Consiglio d' amministrazione dell'azienda di cui all'art. 25.

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