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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983

Art. 8
Servizio di mensa
Il servizio di mensa può essere gestito direttamente dall'ente delegato oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni con associazioni, cooperative studentesche o con altri enti o privati.
Il servizio di mensa deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, e regolamentato in modo da consentire forme di controllo da parte degli utenti.
Può essere previsto l'utilizzo delle mense universitarie da parte di utenti diversi dagli studenti universitari, previ accordi o convenzioni, a condizione che siano assicurate la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.
Le modalità di utilizzazione del servizio di mensa e di controllo dell'accesso sono regolamentate secondo forme omogenee nel territorio regionale.

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