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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983

Art. 9
Interventi a favore degli studenti portatori di handicaps
Sono previsti interventi, sia individuali che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine di favorire il superamento delle difficoltà conseguenti l'handicap stesso.
Gli interventi possono riguardare sia il superamento di barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario, sia l'assegnazione di sussidi didattici speciali, sia l'organizzazione di appositi servizi di trasporto e di assistenza individuale.
Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.
Per gli interventi di cui al presente articolo devono essere promossi opportuni rapporti di collaborazione con i Comuni di provenienza degli studenti.

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