Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 8

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 15 del 3 febbraio 1983

INDICE

Art. 1 - Principi e obiettivi
Art. 2 - Tipologia degli interventi
Art. 3 - Destinatari degli interventi
Art. 4 - Servizio di orientamento
Art. 5 - Assegno di studio
Art. 6 - Borse di studio
Art. 7 - Servizi abitativi
Art. 8 - Servizio di mensa
Art. 10 - Servizio di trasporto
Art. 11 - Servizio sanitario
Art. 14 - Sussidi straordinari
Art. 15 - Prestiti d' onore
Art. 16 - Trasformazione in servizi
Art. 17 - Sanzioni
Art. 18 - Fasce di reddito
Art. 19 - Esclusione dall'utilizzazione dei servizi
Art. 20 - Contenuti della programmazione regionale
Art. 21 - Proposta del programma
Art. 22 - Piani annuali di intervento
Art. 23 - Consulta regionale per il diritto allo studio universitario
Art. 24 - Deleghe
Art. 25 - Esercizio delle funzioni delegate
Art. 26 - Direttive della Regione La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 27 - Sostituzione nell'esercizio di attività delegate
Art. 28 - Revoca della delega
Art. 29 - Obbligo di informazione
Art. 30 - Poteri di vigilanza
Art. 31 - Personale
Art. 32 - Beni
Art. 33 - Tasse e contributi regionali
Art. 34 - Finanziamento degli interventi
Art. 35 - Norme transitorie e finali
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi e obiettivi
La presente legge per l'attuazione del diritto allo studio universitario tende a realizzare un sistema integrato di interventi, partendo da un pieno e razionale utilizzo delle strutture e dei servizi già esistenti, al fine di:
- favorire l'accesso e la frequenza dei cittadini all'università ed agli istituti post - secondari indicati nel successivo art. 3, consentendo in particolare ai cittadini di accertata capacità e privi o carenti di mezzi il raggiungimento dei più alti gradi dell'istruzione, della ricerca e della preparazione professionale;
- promuove, mediante idonee attività di orientamento, uno stretto raccordo fra qualificazione universitaria e mercato del lavoro;
- favorire una positiva integrazione fra popolazione studentesca e comunità locale;
- concorrere con l'università, nel rispetto delle singole competenze ed autonomie, per il rinnovamento e la qualificazione degli studi superiori anche attraverso il sostengo, nelle forme compatibili con la presente legge, alla sperimentazione didattica ed organizzativa prevista dal DPR 382/ 1980 Sito esterno.
Le finalità di cui alla presente legge si attuano in cooperazione con le Università e gli Istituti di istruzione superiore, nel rispetto delle reciproche competenze e autonomie, in conformità dei piani nazionali e regionali di sviluppo.
La Regione Emilia - Romagna detta le presenti norme nel rispetto degli artt. 3, 33, 34 della Costituzione e sulla base della Legge 22 dicembre 1979 n. 642 Sito esterno e degli artt. 42, 44 del DPR 616 del 24 luglio 1977 Sito esterno.
Art. 2
Tipologia degli interventi
Le finalità di cui alla presente legge si attuano mediante:
a) servizi di orientamento professionale;
b) assegni di studio;
c) borse di studio;
d) servizi abitativi;
e) servizi di mensa;
f) facilitazioni di trasporto;
g) servizi sanitari e di medicina preventiva;
h) servizi editoriali e librari e centro di ascolto audiotelevisivi;
i) interventi per le attività culturali e ricreative;
l) interventi di promozione turistica e sportiva;
m) sussidi straordinari;
n) prestiti d' onore;
o) servizi speciali per studenti handicappati;
p) ogni altra forma di intervento volto ad attuare il diritto allo studio, ivi compresi la realizzazione di strutture edilizie e l'acquisto di impianti e di attrezzature.
I servizi e gli interventi di cui al comma precedente, in rapporto alla loro tipologia, possono essere affidati ad associazioni e cooperative di studenti, regolarmente costituite ed operanti nell'università.
I servizi sono organizzati ed erogati in modo rispondente alle esigenze di carattere didattico e scientifico delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.
Gli assegni e le borse di studio di cui alla presente legge non sono cumulabili con analoghi benefici di altre istituzioni pubbliche o private, ferma restando la facoltà di opzione da parte degli interessati.
Art. 3
Destinatari degli interventi
Hanno diritto di usufruire dei servizi di cui al precedente art. 2 tutti gli studenti, indipendentemente dalla regione di provenienza, regolarmente iscritti ai corsi di laurea o di diploma, alle scuole di specializzazione, alle scuole dirette a fini speciali e ai corsi di perfezionamento di cui al DPR n. 162 del 10 marzo 1982 Sito esterno, presso le Università e gli Istituti di istruzione aventi sede principale in Emilia - Romagna, anche se i predetti corsi vengono svolti in altre regioni.
Gli utenti concorrono ai costi dei servizi in relazione alle fasce di reddito cui appartengono.
L'assegnazione dei servizi avviene in base ai combinati criteri del merito e della continuità scolastica, con privilegio nei riguardi dei soggetti in disagiate condizioni economiche.
I criteri per la determinazione del merito e della continuità scolastica sono proposti dalla Consulta regionale di cui all'art. 23 della presente legge e fissati dalla Giunta regionale su parere conforme della competente commissione consiliare.
Gli studenti di nazionalità straniera, gli apolidi e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciute la qualità di rifugiato politico, usufruiscono dei servizi e delle provvidenze previsti dalla presente legge nell'ambito dei principi e delle norme internazionali e statali vigenti.
Art. 4
Servizio di orientamento
Il servizio di orientamento professionale ha lo scopo di indirizzate gli studenti, compresi quelli che frequentano l'ultima classe delle scuole secondarie superiori, nella scelta degli studi, in relazione alle loro aspirazioni culturali e professionali ed alle possibilità di occupazione.
A tal fine, attraverso opportune forme di collaborazione con le Università, gli organismi scolastici interessati, i competenti servizi della Regione e degli Enti locali, le associazioni produttive e sindacali, vengono promossi studi, ricerche, rilevazioni statistiche e viene diffuso ogni elemento di conoscenza utile ai fini dell'orientamento professionale e degli sbocchi occupazionali.
Sono altresì promosse iniziative di studio, ricerca, convegni, seminari e ogni altra attività ritenuta attinente al perseguimento delle finalità del presente articolo, comprese la formazione e la partecipazione degli studenti ad esperienze di studio - lavoro e a tirocini guidati.
Art. 5
Assegno di studio
L'assegno di studio viene attribuito per concorso, limitatamente al primo corso di laurea o diploma universitario, ed una sola volta per anno di corso. Possono partecipare al concorso gli studenti che:
a) appartengono a famiglie il cui reddito pro - capite rientri nei limiti di cui al primo alinea del successivo art. 18;
b) hanno superato il numero di esami previsti dal bando di concorso.
Chi conserva i requisiti di merito e di reddito indicati nel bando può avere, a domanda, la conferma dell'assegno fino all'ultimo anno di corso e, in casi eccezionali, determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute o dall'aver partecipato a corsi di livello universitario, all'estero, non oltre due anni fuori corso.
Annualmente la Giunta regionale, su conforme parere della competente commissione consiliare, determina:
a) i criteri generali relativi ai bandi di concorso;
b) l'ammontare dell'assegno di studio in misura differenziata per studenti in sede e fuori sede;
c) l'ammontare e le modalità di erogazione dell'assegno di studio nel caso in cui il beneficiario sia portatore di handicaps.
Art. 6
Borse di studio
Le borse di studio sono attribuite, per concorso, a favore di studenti che, pur trovandosi in condizioni disagiate, non abbiano potuto beneficiare dell'assegno di studio.
Possono essere conferite, per concorso, in relazione alle finalità indicate nei precedenti articoli 1 e 4, borse di studio per frequentare, sia in Italia, sia all'estero, corsi di specializzazione e di perfezionamento e borse di studio per ricerca e sperimentazione.
La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, determina annualmente l'ammontare e le modalità di conferimento delle borse di studio di cui al precedente secondo comma.
Art. 7
Servizi abitativi
Il servizio abitativo, organizzato al fine di assicurare la residenzialità degli studenti fuori sede, è costituito da pensionati, residenze, appartamenti, collegi universitari, contributi in conto affitto. Al servizio abitativo si accede per concorso.
Lo studente assegnatario del posto è tenuto al pagamento di una retta, il cui importo viene fissato annualmente. Per gli studenti beneficiari anche di assegno di studio, la retta è detratta dall'assegno.
Sulla base di apposite convenzioni fra l'ente delegato e le Università, le strutture abitative possono essere messe a disposizione di studenti e docenti di altre Università.
Art. 8
Servizio di mensa
Il servizio di mensa può essere gestito direttamente dall'ente delegato oppure indirettamente mediante appalti o convenzioni con associazioni, cooperative studentesche o con altri enti o privati.
Il servizio di mensa deve essere organizzato in modo da realizzare una razionale diffusione delle strutture sul territorio, e regolamentato in modo da consentire forme di controllo da parte degli utenti.
Può essere previsto l'utilizzo delle mense universitarie da parte di utenti diversi dagli studenti universitari, previ accordi o convenzioni, a condizione che siano assicurate la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.
Le modalità di utilizzazione del servizio di mensa e di controllo dell'accesso sono regolamentate secondo forme omogenee nel territorio regionale.
Art. 9
Interventi a favore degli studenti portatori di handicaps
Sono previsti interventi, sia individuali che collettivi, rivolti agli studenti portatori di handicaps al fine di favorire il superamento delle difficoltà conseguenti l'handicap stesso.
Gli interventi possono riguardare sia il superamento di barriere architettoniche per facilitare l'accesso ai servizi previsti per il diritto allo studio universitario, sia l'assegnazione di sussidi didattici speciali, sia l'organizzazione di appositi servizi di trasporto e di assistenza individuale.
Tali interventi possono essere attuati attraverso l'erogazione diretta del servizio stesso o sotto forma di concorso finanziario.
Per gli interventi di cui al presente articolo devono essere promossi opportuni rapporti di collaborazione con i Comuni di provenienza degli studenti.
Art. 10
Servizio di trasporto
Per favorire la frequenza e la partecipazione alla vita universitaria attraverso agevolazioni nell'uso dei mezzi di trasporto, possono essere stipulati apposti accordi o convenzioni con aziende pubbliche o private, qualora non siano già previste da norme statali, regionali e locali.
Art. 11
Servizio sanitario
Il servizio sanitario è svolto secondo le disposizioni della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 Sito esterno, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, e delle relative leggi regionali.
Art. 12
Servizio per le attività culturali, ricreative, turistiche e di promozione sportiva Il servizio per le attività culturali, ricreative, turistiche e di promozione sportiva ha lo scopo di:
- promuovere, sostenere e favorire iniziative culturali, dando la preferenza a quelle gestite da associazioni e organizzazioni studentesche;
- promuovere scambi culturali e viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio;
- favorire l'accesso agli impianti sportivi, nonchè programmi di sviluppo di attività sportive.
Le attività culturali, turistiche e di promozione sportiva di norma vengono svolte con la collaborazione delle Università, degli Istituti di istruzione superiore, degli enti, associazioni, ed organismi operanti nel settore.
Art. 13
Servizio editoriale e librario e centro di ascolto audiotelevisivi
Il servizio editoriale e librario ha anche lo scopo di favorire, in collaborazione con l'università, nel rispetto dell'autonomia della ricerca scientifica, nel rispetto della pluralità degli orientamenti culturali, la produzione e la diffusione, senza fini di lucro, di materiale librario, audiotelevisivo e di ogni altro tipo di strumento e sussidio didattico destinato ad uso universitario.
La produzione del materiale sarà effettuata in collaborazione con l'Università.
Il servizio editoriale e librario può essere gestito anche in forma cooperativa ed associativa.
Può essere altresì promossa, in collaborazione con l' Università, con Enti locali, con enti e istituti pubblici o privati, la costituzione di centri di ascolto audiotelevisivo, anche in forma decentrata.
Art. 14
Sussidi straordinari
Sono consentite forme di intervento straordinario a favore di studenti che per eccezionali e comprovate situazioni non abbiano potuto fruire di altre forme di assistenza.
Tali sussidi possono essere concessi anche a studenti beneficiari di altre forme di assistenza, purchè siano di disagiate condizioni economiche e di particolare merito scolastico.
Art. 15
Prestiti d' onore
Possono essere concessi prestiti d' onore a tasso agevolato, attraverso convenzioni con istituti bancari, agli studenti particolarmente meritevoli che abbiano superato gli esami dell' anno accademico precedente compresi nel piano di studi prescelto.
Art. 16
Trasformazione in servizi
A richiesta dello studente beneficiario, l'assegno di studio o la borsa di studio possono essere, anche in misura parziale, trasformati in servizi.
Lo studente portatore di handicap e beneficiario di assegno o di borsa di studio può chiederne la totale o parziale trasformazione in attrezzature specialistiche, materiale didattico differenziato e in servizi.
Art. 17
Sanzioni
Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero è soggetto alla revoca della concessione del beneficio o del servizio, ed è tenuto al rimborso del valore monetario dei servizi goduti indebitamente.
Art. 18
Fasce di reddito
Il Consiglio regionale fissa:
- i limiti massimi di reddito pro - capite e le modalità di determinazione del medesimo, per coloro che intendono concorrere al conferimento di assegno o di borse di studio;
- i criteri per la individuazione delle fasce di reddito;
- le fasce di reddito cui riferire le tariffe agevolate dei servizi erogati a pagamento.
Art. 19
Esclusione dall'utilizzazione dei servizi
Lo studente che sia incorso in sanzioni disciplinari o abbia commesso infrazioni nell'uso delle strutture dei servizi, può decadere in tutto o in parte dal diritto all'utilizzazione dei medesimi.
Art. 20
Contenuti della programmazione regionale
La Regione esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine agli interventi attuativi del diritto allo studio attraverso un programma regionale poliennale.
Il programma regionale degli interventi si conforma agli obiettivi, agli indirizzi e alle priorità della programmazione nazionale dello sviluppo universitario, ove operante; fissa gli obiettivi e le priorità degli interventi da realizzare, determina l'ammontare dei relativi finanziamenti nonchè il loro riparto fra gli enti delegati, tenendo anche conto del numero degli studenti iscritti in sede e fuori sede presso ciascuna Università e della quantità di servizi erogati nell'ultimo anno, contiene la verifica dei risultati conseguiti nell'attuazione del programma precedente e indica i necessari aggiustamenti.
Il programma prevede eventuali studi, ricerche ed ogni altra iniziativa della Regione relativa al diritto allo studio; prevede i casi e le modalità di decadenza dall'utilizzazione dei servizi o di parte di essi; prevede altresì le modalità di estensione degli interventi previsti dall'art. 2 ai cittadini che frequentano i corsi studio attivati ai sensi dell'art. 85 del DPR n. 328/ 1980 Sito esterno.
Nell'elaborazione del programma, attenzione particolare è rivolta alle esigenze dei lavoratori studenti.
Nel quadro della programmazione nazionale dello sviluppo universitario, il programma regionale riserva ogni anno una quota per interventi a sostegno delle opportune iniziative che le Università e gli Istituti di istruzione superiore, nella loro autonomia, promuoveranno per la migliore realizzazione del diritto allo studio.
Art. 21
Proposta del programma
Il programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, previo parere degli enti delegati e della Consulta regionale per il diritto allo studio universitario.
Art. 22
Piani annuali di intervento
Il programma regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario è attuato mediante piani annuali.
Gli enti delegati formulano, entro il 31 gennaio di ogni anno, motivate proposte contenenti l'indicazione analitica di tutti gli interventi da attuare nell'anno di competenza. Le proposte devono contenere anche una relazione illustrativa dei risultati ottenuti nell'attuazione del piano precedente.
Il piano annuale è proposto al Consiglio regionale dalla Giunta entro il 31 marzo di ogni anno, per l'anno successivo.
Art. 23
Consulta regionale per il diritto allo studio universitario
E' istituita la Consulta regionale per il diritto allo studio universitario.
La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente ed è composta da:
a) i presidenti delle aziende di cui all'art. 25;
b) i sindaci dei comuni sede di Università;
c) i Rettori degli atenei e i legali rappresentanti degli istituti di istruzione superiore di grado universitario aventi sede nella regione Emilia - Romagna;
d) i presidenti delle amministrazioni provinciali e del Comitato circondariale di Rimini;
e) due docenti universitari designati dal Consiglio di amministrazione di ciascun ateneo;
f) gli studenti eletti nei Consigli di amministrazione di ciascun ateneo;
g) tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
h) tre rappresentanti complessivamente delle Associazioni imprenditoriali regionali maggiormente rappresentative nei settori agricoltura, industria e commercio.
La Consulta regionale è nominata con decreto del Presidente della Regione ed è legittimamente costituita quando sia stata designata almeno la metà dei componenti.
In relazione alle funzioni regionali di cui alla presente legge, la Consulta è organo consultivo della Giunta regionale e del Consiglio regionale e si riunisce almeno due volte l'anno.
Formula inoltre proposte in ordine ad ogni aspetto del programma regionale e dei piani annuali di attuazione. Ha facoltà di invitare alle proprie riunioni rappresentanti di altre istituzioni, enti, associazioni.
Per i compensi ed i rimborsi spese ai componenti della Consulta si osservano le disposizioni della Legge regionale 15 dicembre 1977, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni, e del DPR n. 382/ 1980 Sito esterno.
Art. 24
Deleghe
Le funzioni amministrative concernenti gli interventi per il diritto allo studio universitario, eccettuate quelle espressamente riservati alla Regione, sono delegate ai Comuni sede di Università e di Istituti di Istruzione superiore, secondo le modalità di cui al seguente art. 25.
Art. 25
Esercizio delle funzioni delegate
I Comuni sede di Ateneo e di Istituto di istruzione superiore, nell'esercizio delle funzioni loro delegate, si attengono ai seguenti criteri:
- gli interventi sono organizzati in modo da garantire il coordinamento con le esigenze di funzionamento dell'Università, con analoghi interventi attuati in forza di competenze proprie e delegate, ed in particolare con gli interventi attuati a favore degli studenti dei vari ordini del sistema scolastico;
- nell'organizzazione, nella gestione e nello sviluppo dei servizi sono salvaguardate e valorizzate le esperienze professionali acquisite dal personale delle Opere universitarie.
Per la gestione degli interventi i comuni si avvalgono di una apposita azienda, dotata di autonomia funzionale e organizzativa e retta da propri organi.
Gli organi dell'azienda, istituita e regolamentata dal Consiglio comunale, sono:
- il Presidente,
- il Consiglio di amministrazione.
Il Presidente del Consiglio d' amministrazione è nominato dal Consiglio comunale.
Il Consiglio d' amministrazione è costituito per metà da rappresentanti del Consiglio comunale, per un quarto da rappresentanti degli studenti e per un quarto da docenti desiganti dal Consiglio d' amministrazione dell'Università.
Art. 26
Direttive della Regione La Regione coordina l'esercizio delle funzioni delegate.
A tal fine il Consiglio regionale e la Giunta regionale impartiscono direttive agli enti delegati.
Possono contenere norme vincolanti le direttive emanate dal Consiglio regionale, ovvero dalla Giunta regionale, su parere conforme della competente commissione consiliare, sentiti gli enti delegati e le Università.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 27
Sostituzione nell'esercizio di attività delegate
In caso di persistente inerzia nell'adottare provvedimenti a cui il Comune è tenuto nell'esercizio di funzioni delegate con la presente legge o in attuazione di direttive vincolanti, la Giunta regionale assegna al Comune stesso un congruo termine per provvedere.
Trascorso inutilmente detto termine, la Giunta può sostituirsi al Comune inadempiente.
Art. 28
Revoca della delega
La revoca delle funzioni delegate nei confronti di tutti gli enti è disposta con legge regionale.
La revoca nei confronti di un singolo Comune è disposta con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle disposizioni della presente legge e delle direttive o per inerzia continuata nell'attuazione dei servizi.
Art. 29
Obbligo di informazione
La Regione e i Comuni delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, notizie, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.
Art. 30
Poteri di vigilanza
La Regione esercita la vigilanza sull'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge.
Art. 31
Personale
Il personale delle Opere universitarie, inquadrato nel Ruolo unico regionale a norma dell'art. 6 della Legge regionale 5 luglio 1982, n. 30, è comandato, ai sensi dell'art. 32 della Legge regionale 23 aprile 1979, n. 12, in servizio presso gli enti delegati, che sono tenuti a utilizzarlo presso le aziende di cui all'art. 25, nella piena salvaguardia delle qualifiche funzionali di appartenenza, rispettando i livelli maturati presso l'ente di provenienza.
Il personale delle Opere universitarie è posto alle dipendenze funzionali del Comune, nel rispetto del vincolo di utilizzazione di cui al primo comma.
Art. 32
Beni
La Regione assegna in comodato ai Comuni delegati i beni mobili ed immobili necessari per l'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 33
Tasse e contributi regionali
La quota del 15% su tutte le tasse universitarie ed i contributi integrativi a norma dell'articolo 2 della Legge 18 dicembre 1951 n. 1551 Sito esterno, il contributo supplettivo a norma dell'art. 4 della stessa legge, la tassa di abilitazione a norma dell'art. 190 del Testo Unico sull'istruzione universitaria approvato con RD 31 agosto 1933, n. 1592 nonchè dalle disposizioni integrative o modificative contenute nelle leggi successive che regolano la materia, già stabilite a faovre delle soppresse Opere universitarie, sono interamente versate alla Regione, che le incasserà su appositi capitoli di entrata del proprio bilancio di previsione.
Le modalità per il versamento delle suddette tasse e contributi saranno definite con atto deliberativo della Giunta regionale.
Art. 34
Finanziamento degli interventi
Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono a carico della Regione Emilia - Romagna, che vi provvede attraverso l' istituzione di appositi capitoli di spesa nei bilanci di previsione a partire dal 1983, all'interno di un' apposita rubrica di spesa, nell'ambito del programma 01 " Scuola e diritto allo studio" - settore 03 " Scuola" - sezione 6/ a " Cultura, formazione professionale e tempo libero", secondo i seguenti oggetti di spesa:
- assegnazione ai Comuni per l'esercizio della delega per la gestione dei servizi e delle attività in materia di diritto allo studio universitario;
- fondo regionale di sviluppo per interventi finalizzati in materia di diritto allo studio universitario.
All'attuazione della spesa la Regione provvede annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione a norma del 1 comma dell'art. 11 della Legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.
Agli oneri per il funzionamento della Consulta regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 23 della presente legge, la Regione provvede con i fondi annualmente stanziati sui capitoli corrispondenti al capitolo 70050 " Spese per il funzionamento - compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasferta ai membri estranei alla Regione - di consigli, commissioni e comitati" della sezione 6/ a del Bilancio di previsione per l'esercizio 1983.
Art. 35
Norme transitorie e finali
Le funzioni concernenti il diritto allo studio universitario, fino a quando i Comuni non avranno provveduto a costituire l'azienda di cui all'art. 25, continuano ad essere esercitate dalle attuali Opere universitarie attraverso gli organi attualmente in carica, nell'osservanza delle disposizioni, in quanto applicabili, della presente legge.
Fino a quando non saranno costituiti i Consigli di amministrazione di cui all'art. 25, alla sostituzione dei presidenti eventualmente dimissionari degli attuali Consigli di amministrazione delle Opere universitarie, provvede il Consiglio regionale.
Durante tale periodo transitorio la Regione può dettare indirizzi programmatici per disciplinare e coordinare l'attività delle attuali opere universitarie.
Il Consiglio comunale del Comune sede di Università assicura la presenza della rappresentanza delle minoranze nel Consiglio d' amministrazione dell'azienda di cui all'art. 25.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 31 gennaio 1983

Espandi Indice