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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1983, n. 9

Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 4 febbraio 1983

Art. 11
Censimento dei corpi idrici e relazione annuale sui bacini
Nell'esercizio delle funzioni delegate in forza dell'art. 6, primo comma, le province ed il comitato circondariale di Rimini provvedono al censimento dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, rilevando i seguenti dati:
a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche, biologiche ed il loro andamento nel tempo;
b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto, utilizzazioni, derivazioni e scarichi.
Nella realizzazione del censimento e del suo aggiornamento, gli enti delegati sono tenuti ad adeguarsi ai criteri generali ed alle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, dettati dal comitato interministeriale con delibera del 4 febbraio 1977, allegato primo, nonchè alle direttive specifiche emanate dalla giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento all'individuazione dei corpi idrici da censire, alla rete di stazioni di misura quali - quantitativa, alle metodiche e frequenza delle misurazioni, al sistema di raccolta ed elaborazione dati, ecc.
Per i compiti sopra elencati gli enti delegati utilizzano i laboratori dei presidi multizonali di prevenzione delle UUSSLL, relativamente alle analisi chimiche e microbiologiche e si avvalgono dei servizi provinciali e circondariale " difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali " per le misure di portata, le caratteristiche idrologiche e le derivazioni, fatta salva la possibilità di stipulare apposite convenzioni con l'Università, il CNR ed altri enti pubblici di ricerca, per indagini estranee alla competenza degli enti sopra citati, per le quali si richiedano specifiche cognizioni o attrezzature.
Gli enti delegati predispongono annualmente, per ciascun bacino idrografico, sulla scorta dei dati in loro possesso, un documento di sintesi sullo stato dei corpi idrici e sulle relative fonti di inquinamento.
Gli enti delegati, con periodicità triennale, presentano alla giunta regionale, entro il primo marzo, il censimento dei corpi idrici relativi al proprio territorio.
Ove i corpi idrici interessino il territorio di due o più enti delegati, questi sono tenuti ad accordarsi per assegnare ad uno solo di essi le operazioni di censimento, salvo diverse intese.
In caso di mancato accordo, entro il termine definito dalla giunta regionale, la decisione è presa dalla giunta stessa sentiti gli enti interessati.

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