Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1983, n. 9

Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 4 febbraio 1983

Art. 12
Redazione del piano di bacino
Nella redazione dei piani di bacino di cui al precedente art. 5, le province ed il circondario di Rimini devono consultare i comuni e i loro consorzi interessati, le comunità montane, i consorzi di bonifica e gli uffici statali competenti, al fine di assicurare una fattiva partecipazione di tali enti alla elaborazione ed alla realizzazione del piano.
Se un bacino idrografico comprende i territori di competenza di due o più province, il piano di bacino è redatto da queste congiuntamente ovvero da una sola, per conto delle altre, qualora esse abbiano raggiunto un preventivo accordo relativamente anche alle modalità di intervento e/ o compartecipazione ai lavori ed alla verifica degli stessi.
In caso di mancato accordo sulla realizzazione congiunta del piano, entro i termini da essa definiti, la giunta regionale sentite le amministrazioni provinciali interessate e sentita altresì la competente commissione consiliare, individua la Provincia tenuta alla redazione del piano di bacino relativo anche al territorio delle altre. Queste ultime devono, in ogni caso, essere sentite sulla proposta di piano di bacino riguardante il proprio territorio.
Le modalità di cui ai due commi precedenti si applicano anche nel caso in cui sia interessato il territorio ricompreso nel circondario di Rimini.

Espandi Indice