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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1983, n. 9

Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 4 febbraio 1983

Art. 13
Relazione preliminare al piano di bacino
Le province ed il circondario di Rimini inviano alla giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione preliminare comprensiva:
- dell'articolazione in bacini del proprio territorio;
- delle forme di accordo e di collaborazione fra province, nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'articolo precedente;
- dell'indicazione analitica dei programmi di lavoro riferiti ai contenuti del piano di bacino di cui all'art. 5, e ai tempi all'uopo occorrenti;
- delle modalità che verranno seguite per consentire la partecipazione alla elaborazione del piano degli enti ed uffici indicati nel primo comma dell'articolo precedente;
- dell'individuazione degli studi e delle ricerche di settore necessari alla redazione del piano, non compresi fra quelli già svolti dalla Regione, dagli enti locali, dalla soc. IDROSER, con specificazione dei tempi presuntivamente occorrenti;
- del calcolo, di massima, del costo complessivo occorrente per la redazione del piano, individuando anche i costi relativi alle singole operazioni.
La giunta regionale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 7, autorizza i programmi previsti nella relazione indicata nel comma precedente, apportandovi, se del caso, le integrazioni o modifiche atte a garantire la necessaria omogeneità e congruenza.
La giunta può fissare, altresì, i termini entro cui devono essere inviati, al comitato tecnico, gli elaborati relativi alle varie fasi di redazione del piano.

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