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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1983, n. 9

Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 4 febbraio 1983

Art. 14
Approvazione del piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque
Le province ed il circondario di Rimini approvano i piani di bacino di cui all'art. 5, entro 30 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le amministrazioni statali interessate, i comuni e loro consorzi interessati, le comunità montane e gli altri enti od associazioni indicati dalla giunta regionale, su parere della competente commissione consiliare.
Gli enti e le associazioni di cui al comma precedente possono formulare il loro parere sul piano, anteriormente alla sua approvazione, entro 90 giorni dalla richiesta. Le province ed il circondario di Rimini, nei 30 giorni successivi all'approvazione, inviano il piano alla giunta regionale, unitamente ai pareri pervenuti nel corso della consultazione e/ o alle deduzioni formulate in sede di approvazione.
La giunta regionale, coordina le proposte pervenutele in forma di piani di bacino; elabora, in base ad esse, il progetto del piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque, e lo sottopone all'esame del consiglio regionale.
Il consiglio regionale adotta, sentito il CCR a sezioni riunite di cui all'art. 29 della legge regionale del 24 marzo 1975, n. 18, con provvedimento pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sulla stampa regionale, il progetto di piano territoriale regionale che è depositato presso le sedi delle province, del comitato circondariale di Rimini e delle comunità montane per 60 giorni consecutivi.
Entro i successivi 30 giorni, i privati e gli enti interessati dalle previsioni e dalle destinazioni di zona contenute nel progetto, che comportino vincoli di carattere generale o particolare risultanti da rappresentazione grafica adeguata - possono presentare osservazioni e proposte agli enti presso cui è depositato il progetto, i quali le trasmettono, con il loro parere, alla giunta regionale entro 30 giorni.
Decorso tale termine, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, decide sulle osservazioni e approva il piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque.
Il provvedimento di approvazione del piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e di esso è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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