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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1983, n. 9

Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 4 febbraio 1983

Art. 3
Articolazione del piano territoriale regionale
Il piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque si articola per i bacini idrografici secondo la individuazione di cui all'allegato A.
Esso è redatto tenendo conto dei criteri e direttive emanate dal comitato interministeriale per la tutela delle acque dallo inquinamento di cui all'art. 2 della legge n. 319/ 76 Sito esterno, secondo le metodologie adottate dal consiglio regionale ed in funzione del raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo precedente.
Il piano di cui sopra utilizza i dati e le informazioni acquisite attraverso il catasto degli scarichi di cui agli articoli 9 e seguenti, e la rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici e dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione; utilizza, altresì ogni altro elemento disponibile in base a studi e ricerche già svolte o da integrare e approfondire per ciascun settore.

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