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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1983, n. 9

Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 4 febbraio 1983

Art. 4
Contenuto del piano territoriale regionale
Il piano territoriale regionale che si articola per bacini idrografici:
a) illustra la situazione quali - quantitativa di ciascun corpo idrico rapportandola agli usi e alle fonti generatrici di inquinamento presenti nel relativo bacino idrografico;
b) valuta, sulla base delle utilizzazioni in atto e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti, le conseguenti necessità quali - quantitative delle risorse idriche;
c) determina gli obiettivi quali - quantitativi da perseguire per ciascun corpo idrico, tenendo conto particolarmente delle esigenze di tutela del fiume Po e del mare Adriatico;
d) specifica il complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari a conseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2;
e) individua le priorità di intervento in relazione allo stato dei singoli bacini con particolare riferimento alle situazioni che necessitano di urgenti azioni di salvaguardia e di recupero ambientale;
f) indica gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione ed organizzazione delle relative strutture tecnico - amministrative;
g) fornisce indicazioni per l'esecuzione dei controlli sugli scarichi in correlazione con le vigenti leggi regionali sui presidi multizonali ed i servizi di igiene pubblica delle UUSSLL;
h) fornisce indicazioni e previsioni utili alla predisposizione del piano regionale di smaltimento dei fanghi.

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