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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1983, n. 9

Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 4 febbraio 1983

Art. 6
Compiti e deleghe delle province e del circondario di Rimini
Le province ed il comitato circondariale di Rimini, avva- lendosi anche degli uffici e servizi dei comuni singoli ed associati e delle comunità montane, provvedono ad effettuare il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi di acqua superficiali, ai sensi dell'art. 5, legge n. 319/ 1976 Sito esterno come modificato dall'art. 8 della legge n. 650/ 1979 Sito esterno, nonchè nel suolo e sottosuolo con le modalità e nei termini di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.
Le province ed il circondario di Rimini provvedono inoltre alla redazione di piani di bacino idrografico di cui all'art. 5, secondo le modalità dei successivi articoli 12 e 13.
I predetti enti sono, altresì, delegati a censire i corpi idrici sulla base delle norme di cui all'art. 2, lettera b) e art. 7 legge n. 319/ 1976 Sito esterno, secondo le procedure e le scadenze indicate al successivo art. 11.

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