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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1983, n. 9

Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 4 febbraio 1983

Art. 8
Funzioni di coordinamento per l'elaborazione del piano territoriale regionale
La giunta regionale elabora, sulla base delle linee di indirizzo indicate nel titolo I della presente legge, metodologie volte alla redazione dei piani di bacino, ai sensi dell'art. 5, nonchè alla successiva formazione del piano territoriale regionale.
Alla successiva attività necessaria al coordinamento, alla verifica e alla omogeneizzazione, in itinere, della elaborazione dei piani di bacino la giunta regionale provvederà con appositi atti.
Per l'espletamento dei suddetti compiti la giunta si avvale del comitato tecnico di cui all'art. 7 quale organo consultivo e della società IDROSER quale organo di supporto tecnico - scientifico.

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