LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1983, n. 9
Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 4 febbraio 1983
Art. 9
Redazione del catasto degli scarichi
Le province ed il comitato circondariale di Rimini, nella formazione del catasto degli scarichi di cui all'art. 6, primo comma, indicano altresì i seguenti dati:
a) l'ubicazione delle aree e le caratteristiche dei terreni e delle colture interessati dagli scarichi di liquami grezzi o depurati;
b) le caratteristiche degli insediamenti da cui originano scarichi terminali, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, primo comma, lettera d) della legge 10 maggio 1976, n. 319 ;
c) le autorizzazioni allo scarico rilasciate ad operatori pubblici o privati, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma della citata legge n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.
Essi utilizzano, per la raccolta dei dati relativi al catasto, le schede all'uopo predisposte, nel rispetto delle metodologie elaborate dalla giunta regionale.
I dati devono essere aggiornati periodicamente, tramite rilevazioni a cura delle province e del circondario di Rimini, con particolare riferimento agli insediamenti maggiormente idroesigenti e/ o idroinquinanti.
Nello svolgimento dei compiti sopra enunciati i predetti enti attuano opportune forme di collegamento con le amministrazioni comunali e le UUSSLL, per riceverne informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle competenze riconosciute a queste ultime dalla citata legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche, in materia di controllo e di autorizzazione degli scarichi.