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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1983, n. 9

Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 4 febbraio 1983

Art. 9
Redazione del catasto degli scarichi
Le province ed il comitato circondariale di Rimini, nella formazione del catasto degli scarichi di cui all'art. 6, primo comma, indicano altresì i seguenti dati:
a) l'ubicazione delle aree e le caratteristiche dei terreni e delle colture interessati dagli scarichi di liquami grezzi o depurati;
b) le caratteristiche degli insediamenti da cui originano scarichi terminali, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, primo comma, lettera d) della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno;
c) le autorizzazioni allo scarico rilasciate ad operatori pubblici o privati, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma della citata legge n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.
Essi utilizzano, per la raccolta dei dati relativi al catasto, le schede all'uopo predisposte, nel rispetto delle metodologie elaborate dalla giunta regionale.
I dati devono essere aggiornati periodicamente, tramite rilevazioni a cura delle province e del circondario di Rimini, con particolare riferimento agli insediamenti maggiormente idroesigenti e/ o idroinquinanti.
Nello svolgimento dei compiti sopra enunciati i predetti enti attuano opportune forme di collegamento con le amministrazioni comunali e le UUSSLL, per riceverne informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle competenze riconosciute a queste ultime dalla citata legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche, in materia di controllo e di autorizzazione degli scarichi.

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