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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1983, n. 9

Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 4 febbraio 1983

Titolo I
CONTENUTO ED OBIETTIVI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLE ACQUE.
Art. 1
Oggetto della legge
La regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno, si dota di un piano territoriale di risanamento e tutela delle acque articolato per bacini idrografici ed incentrato sugli obiettivi di qualità per ciascun corpo idrico.
Art. 2
Obiettivi del piano
Oltre agli indirizzi programmatici di cui alla delibera del consiglio regionale n. 1114 del 23 marzo 1982 ed atti successivi, sono obiettivi del piano:
- la tutela della salute pubblica;
- il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche quali - quantitative atte a garantire la possibilità di utilizzo secondo le destinazioni d' uso che saranno indicate dal piano stesso;
- la tutela dell'acquifero sotterraneo in relazione alla sua utilizzazione idropotabile;
- la salvaguardia degli ecosistemi acquatici tipici delle zone di particolare interesse naturalistico e ambientale;
- il contenimento e la riduzione del fenomeno dell'eutrofizzazione;
- l'ottimizzazione tecnico - economica dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi
Art. 3
Articolazione del piano territoriale regionale
Il piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque si articola per i bacini idrografici secondo la individuazione di cui all'allegato A.
Esso è redatto tenendo conto dei criteri e direttive emanate dal comitato interministeriale per la tutela delle acque dallo inquinamento di cui all'art. 2 della legge n. 319/ 76 Sito esterno, secondo le metodologie adottate dal consiglio regionale ed in funzione del raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo precedente.
Il piano di cui sopra utilizza i dati e le informazioni acquisite attraverso il catasto degli scarichi di cui agli articoli 9 e seguenti, e la rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici e dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione; utilizza, altresì ogni altro elemento disponibile in base a studi e ricerche già svolte o da integrare e approfondire per ciascun settore.
Art. 4
Contenuto del piano territoriale regionale
Il piano territoriale regionale che si articola per bacini idrografici:
a) illustra la situazione quali - quantitativa di ciascun corpo idrico rapportandola agli usi e alle fonti generatrici di inquinamento presenti nel relativo bacino idrografico;
b) valuta, sulla base delle utilizzazioni in atto e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti, le conseguenti necessità quali - quantitative delle risorse idriche;
c) determina gli obiettivi quali - quantitativi da perseguire per ciascun corpo idrico, tenendo conto particolarmente delle esigenze di tutela del fiume Po e del mare Adriatico;
d) specifica il complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari a conseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2;
e) individua le priorità di intervento in relazione allo stato dei singoli bacini con particolare riferimento alle situazioni che necessitano di urgenti azioni di salvaguardia e di recupero ambientale;
f) indica gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione ed organizzazione delle relative strutture tecnico - amministrative;
g) fornisce indicazioni per l'esecuzione dei controlli sugli scarichi in correlazione con le vigenti leggi regionali sui presidi multizonali ed i servizi di igiene pubblica delle UUSSLL;
h) fornisce indicazioni e previsioni utili alla predisposizione del piano regionale di smaltimento dei fanghi.
Art. 5
Piani di bacino
I piani di bacino elaborati e redatti sulla base dei criteri contenuti nei precedenti articoli 3 e 4, hanno il valore di proposte ai fini del successivo art. 14.

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