Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1983, n. 9

Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 4 febbraio 1983

Titolo II
COMPETENZE DELLE PROVINCE E DEL CIRCONDARIO DI RIMINI, ISTITUZIONE E COMPETENZE DEL COMITATO TECNICO.
Art. 6
Compiti e deleghe delle province e del circondario di Rimini
Le province ed il comitato circondariale di Rimini, avva- lendosi anche degli uffici e servizi dei comuni singoli ed associati e delle comunità montane, provvedono ad effettuare il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi di acqua superficiali, ai sensi dell'art. 5, legge n. 319/ 1976 Sito esterno come modificato dall'art. 8 della legge n. 650/ 1979 Sito esterno, nonchè nel suolo e sottosuolo con le modalità e nei termini di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.
Le province ed il circondario di Rimini provvedono inoltre alla redazione di piani di bacino idrografico di cui all'art. 5, secondo le modalità dei successivi articoli 12 e 13.
I predetti enti sono, altresì, delegati a censire i corpi idrici sulla base delle norme di cui all'art. 2, lettera b) e art. 7 legge n. 319/ 1976 Sito esterno, secondo le procedure e le scadenze indicate al successivo art. 11.
Art. 7
Comitato tecnico
Per la formazione del piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque, la giunta regionale si avvale di un comitato tecnico da essa nominato e così costituito:
- dall'assessore regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, che lo presiede con facoltà di essere rappresentato da un suo delegato;
- da nove esperti in materia di tutela e risanamento delle acque indicati, uno per ciascuna delle otto amministrazioni provinciali e per il circondario di Rimini dai rispettivi presidenti;
- da cinque esperti in materia di tutela e risanamento delle acque indicati dalla sezione regionale dell'ANCI;
- da cinque esperti esterni all'amministrazione regionale particolarmente qualificati in discipline aventi attinenza con la pianificazione territoriale e con la tutela e la gestione delle acque;
- di tre esperti individuati tra il personale tecnico operante all'interno di aziende pubbliche di gestione dei servizi di acquedotto, fognature e depurazione, designati dal CRIPEL;
- da un esperto dipendente dalla società IDROSER, dalla stessa designato;
- da un esperto designato dal centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche e marine di Cesenatico;
da cinque dipendenti regionali scelti fra i collaboratori appartenenti agli assessorati regionali interessati, uno dei quali esercita le funzioni di segretario.
Art. 8
Funzioni di coordinamento per l'elaborazione del piano territoriale regionale
La giunta regionale elabora, sulla base delle linee di indirizzo indicate nel titolo I della presente legge, metodologie volte alla redazione dei piani di bacino, ai sensi dell'art. 5, nonchè alla successiva formazione del piano territoriale regionale.
Alla successiva attività necessaria al coordinamento, alla verifica e alla omogeneizzazione, in itinere, della elaborazione dei piani di bacino la giunta regionale provvederà con appositi atti.
Per l'espletamento dei suddetti compiti la giunta si avvale del comitato tecnico di cui all'art. 7 quale organo consultivo e della società IDROSER quale organo di supporto tecnico - scientifico.

Espandi Indice