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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1983, n. 9

Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 4 febbraio 1983

Titolo III
FORMAZIONE DEL CATASTO DEGLI SCARICHI E CENSIMENTO DEI CORPI IDRICI
Art. 9
Redazione del catasto degli scarichi
Le province ed il comitato circondariale di Rimini, nella formazione del catasto degli scarichi di cui all'art. 6, primo comma, indicano altresì i seguenti dati:
a) l'ubicazione delle aree e le caratteristiche dei terreni e delle colture interessati dagli scarichi di liquami grezzi o depurati;
b) le caratteristiche degli insediamenti da cui originano scarichi terminali, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, primo comma, lettera d) della legge 10 maggio 1976, n. 319 Sito esterno;
c) le autorizzazioni allo scarico rilasciate ad operatori pubblici o privati, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma della citata legge n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.
Essi utilizzano, per la raccolta dei dati relativi al catasto, le schede all'uopo predisposte, nel rispetto delle metodologie elaborate dalla giunta regionale.
I dati devono essere aggiornati periodicamente, tramite rilevazioni a cura delle province e del circondario di Rimini, con particolare riferimento agli insediamenti maggiormente idroesigenti e/ o idroinquinanti.
Nello svolgimento dei compiti sopra enunciati i predetti enti attuano opportune forme di collegamento con le amministrazioni comunali e le UUSSLL, per riceverne informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle competenze riconosciute a queste ultime dalla citata legge 10 maggio 1976 n. 319 Sito esterno e successive modifiche, in materia di controllo e di autorizzazione degli scarichi.
Art. 10
Uso del catasto
Nell'impostazione e organizzazione del sistema catastale di cui all'articolo precedente, le province ed il comitato circondariale di Rimini assicurano il necessario collegamento tra i dati del catasto e quelli derivanti dal censimento dei corpi idrici di cui all'art. 11, garantendo la disponibilità di informazioni aggiornate e complete sullo stato dei corpi idrici e sulle relative fonti inquinanti.
I dati di cui al comma precedente, per la cui elaborazione sono impiegati anche strumenti di calcolo automatico, possono essere gratuitamente utilizzati dalla regione, dai comuni e loro associazioni e dalle comunità montane.
Art. 11
Censimento dei corpi idrici e relazione annuale sui bacini
Nell'esercizio delle funzioni delegate in forza dell'art. 6, primo comma, le province ed il comitato circondariale di Rimini provvedono al censimento dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, rilevando i seguenti dati:
a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche, biologiche ed il loro andamento nel tempo;
b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto, utilizzazioni, derivazioni e scarichi.
Nella realizzazione del censimento e del suo aggiornamento, gli enti delegati sono tenuti ad adeguarsi ai criteri generali ed alle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, dettati dal comitato interministeriale con delibera del 4 febbraio 1977, allegato primo, nonchè alle direttive specifiche emanate dalla giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento all'individuazione dei corpi idrici da censire, alla rete di stazioni di misura quali - quantitativa, alle metodiche e frequenza delle misurazioni, al sistema di raccolta ed elaborazione dati, ecc.
Per i compiti sopra elencati gli enti delegati utilizzano i laboratori dei presidi multizonali di prevenzione delle UUSSLL, relativamente alle analisi chimiche e microbiologiche e si avvalgono dei servizi provinciali e circondariale " difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali " per le misure di portata, le caratteristiche idrologiche e le derivazioni, fatta salva la possibilità di stipulare apposite convenzioni con l'Università, il CNR ed altri enti pubblici di ricerca, per indagini estranee alla competenza degli enti sopra citati, per le quali si richiedano specifiche cognizioni o attrezzature.
Gli enti delegati predispongono annualmente, per ciascun bacino idrografico, sulla scorta dei dati in loro possesso, un documento di sintesi sullo stato dei corpi idrici e sulle relative fonti di inquinamento.
Gli enti delegati, con periodicità triennale, presentano alla giunta regionale, entro il primo marzo, il censimento dei corpi idrici relativi al proprio territorio.
Ove i corpi idrici interessino il territorio di due o più enti delegati, questi sono tenuti ad accordarsi per assegnare ad uno solo di essi le operazioni di censimento, salvo diverse intese.
In caso di mancato accordo, entro il termine definito dalla giunta regionale, la decisione è presa dalla giunta stessa sentiti gli enti interessati.

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