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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1983, n. 9

Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 4 febbraio 1983

Titolo IV
REDAZIONE DEI PIANI DI BACINO FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE
Art. 12
Redazione del piano di bacino
Nella redazione dei piani di bacino di cui al precedente art. 5, le province ed il circondario di Rimini devono consultare i comuni e i loro consorzi interessati, le comunità montane, i consorzi di bonifica e gli uffici statali competenti, al fine di assicurare una fattiva partecipazione di tali enti alla elaborazione ed alla realizzazione del piano.
Se un bacino idrografico comprende i territori di competenza di due o più province, il piano di bacino è redatto da queste congiuntamente ovvero da una sola, per conto delle altre, qualora esse abbiano raggiunto un preventivo accordo relativamente anche alle modalità di intervento e/ o compartecipazione ai lavori ed alla verifica degli stessi.
In caso di mancato accordo sulla realizzazione congiunta del piano, entro i termini da essa definiti, la giunta regionale sentite le amministrazioni provinciali interessate e sentita altresì la competente commissione consiliare, individua la Provincia tenuta alla redazione del piano di bacino relativo anche al territorio delle altre. Queste ultime devono, in ogni caso, essere sentite sulla proposta di piano di bacino riguardante il proprio territorio.
Le modalità di cui ai due commi precedenti si applicano anche nel caso in cui sia interessato il territorio ricompreso nel circondario di Rimini.
Art. 13
Relazione preliminare al piano di bacino
Le province ed il circondario di Rimini inviano alla giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione preliminare comprensiva:
- dell'articolazione in bacini del proprio territorio;
- delle forme di accordo e di collaborazione fra province, nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'articolo precedente;
- dell'indicazione analitica dei programmi di lavoro riferiti ai contenuti del piano di bacino di cui all'art. 5, e ai tempi all'uopo occorrenti;
- delle modalità che verranno seguite per consentire la partecipazione alla elaborazione del piano degli enti ed uffici indicati nel primo comma dell'articolo precedente;
- dell'individuazione degli studi e delle ricerche di settore necessari alla redazione del piano, non compresi fra quelli già svolti dalla Regione, dagli enti locali, dalla soc. IDROSER, con specificazione dei tempi presuntivamente occorrenti;
- del calcolo, di massima, del costo complessivo occorrente per la redazione del piano, individuando anche i costi relativi alle singole operazioni.
La giunta regionale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 7, autorizza i programmi previsti nella relazione indicata nel comma precedente, apportandovi, se del caso, le integrazioni o modifiche atte a garantire la necessaria omogeneità e congruenza.
La giunta può fissare, altresì, i termini entro cui devono essere inviati, al comitato tecnico, gli elaborati relativi alle varie fasi di redazione del piano.
Art. 14
Approvazione del piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque
Le province ed il circondario di Rimini approvano i piani di bacino di cui all'art. 5, entro 30 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le amministrazioni statali interessate, i comuni e loro consorzi interessati, le comunità montane e gli altri enti od associazioni indicati dalla giunta regionale, su parere della competente commissione consiliare.
Gli enti e le associazioni di cui al comma precedente possono formulare il loro parere sul piano, anteriormente alla sua approvazione, entro 90 giorni dalla richiesta. Le province ed il circondario di Rimini, nei 30 giorni successivi all'approvazione, inviano il piano alla giunta regionale, unitamente ai pareri pervenuti nel corso della consultazione e/ o alle deduzioni formulate in sede di approvazione.
La giunta regionale, coordina le proposte pervenutele in forma di piani di bacino; elabora, in base ad esse, il progetto del piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque, e lo sottopone all'esame del consiglio regionale.
Il consiglio regionale adotta, sentito il CCR a sezioni riunite di cui all'art. 29 della legge regionale del 24 marzo 1975, n. 18, con provvedimento pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sulla stampa regionale, il progetto di piano territoriale regionale che è depositato presso le sedi delle province, del comitato circondariale di Rimini e delle comunità montane per 60 giorni consecutivi.
Entro i successivi 30 giorni, i privati e gli enti interessati dalle previsioni e dalle destinazioni di zona contenute nel progetto, che comportino vincoli di carattere generale o particolare risultanti da rappresentazione grafica adeguata - possono presentare osservazioni e proposte agli enti presso cui è depositato il progetto, i quali le trasmettono, con il loro parere, alla giunta regionale entro 30 giorni.
Decorso tale termine, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, decide sulle osservazioni e approva il piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque.
Il provvedimento di approvazione del piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e di esso è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 15
Efficacia del piano territoriale regionale per la tutela delle acque
Il piano regionale territoriale di risanamento e tutela delle acque, approvato ai sensi dell'articolo precedente, ha il valore di piano territoriale regionale, ai sensi dell'art. 4 punto 1 lettera h), della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47, e produce gli effetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 47/ 1978 citata, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1980, numero 23.

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