LEGGE REGIONALE 01 febbraio 1983, n. 9
Redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 4 febbraio 1983
INDICE
Titolo I - CONTENUTO ED OBIETTIVI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLE ACQUE.
Titolo II - COMPETENZE DELLE PROVINCE E DEL CIRCONDARIO DI RIMINI, ISTITUZIONE E COMPETENZE DEL COMITATO TECNICO.
Titolo IV - REDAZIONE DEI PIANI DI BACINO FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
CONTENUTO ED OBIETTIVI DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE PER IL RISANAMENTO E LA TUTELA DELLE ACQUE.
Art. 1
Oggetto della legge
La regione Emilia - Romagna, ai sensi dell'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 , si dota di un piano territoriale di risanamento e tutela delle acque articolato per bacini idrografici ed incentrato sugli obiettivi di qualità per ciascun corpo idrico.
Art. 2
Obiettivi del piano
Oltre agli indirizzi programmatici di cui alla delibera del consiglio regionale n. 1114 del 23 marzo 1982 ed atti successivi, sono obiettivi del piano:
- la tutela della salute pubblica;
- il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche quali - quantitative atte a garantire la possibilità di utilizzo secondo le destinazioni d' uso che saranno indicate dal piano stesso;
- la tutela dell'acquifero sotterraneo in relazione alla sua utilizzazione idropotabile;
- la salvaguardia degli ecosistemi acquatici tipici delle zone di particolare interesse naturalistico e ambientale;
- il contenimento e la riduzione del fenomeno dell'eutrofizzazione;
- l'ottimizzazione tecnico - economica dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione e smaltimento dei fanghi
Art. 3
Articolazione del piano territoriale regionale
Il piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque si articola per i bacini idrografici secondo la individuazione di cui all'allegato A.
Esso è redatto tenendo conto dei criteri e direttive emanate dal comitato interministeriale per la tutela delle acque dallo inquinamento di cui all'art. 2 della legge n. 319/ 76 , secondo le metodologie adottate dal consiglio regionale ed in funzione del raggiungimento degli obiettivi indicati nell'articolo precedente.
Il piano di cui sopra utilizza i dati e le informazioni acquisite attraverso il catasto degli scarichi di cui agli articoli 9 e seguenti, e la rilevazione delle caratteristiche dei corpi idrici e dello stato di fatto delle opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione; utilizza, altresì ogni altro elemento disponibile in base a studi e ricerche già svolte o da integrare e approfondire per ciascun settore.
Art. 4
Contenuto del piano territoriale regionale
Il piano territoriale regionale che si articola per bacini idrografici:
a) illustra la situazione quali - quantitativa di ciascun corpo idrico rapportandola agli usi e alle fonti generatrici di inquinamento presenti nel relativo bacino idrografico;
b) valuta, sulla base delle utilizzazioni in atto e delle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione vigenti, le conseguenti necessità quali - quantitative delle risorse idriche;
c) determina gli obiettivi quali - quantitativi da perseguire per ciascun corpo idrico, tenendo conto particolarmente delle esigenze di tutela del fiume Po e del mare Adriatico;
d) specifica il complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici necessari a conseguire gli obiettivi di cui al precedente art. 2;
e) individua le priorità di intervento in relazione allo stato dei singoli bacini con particolare riferimento alle situazioni che necessitano di urgenti azioni di salvaguardia e di recupero ambientale;
f) indica gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione ed organizzazione delle relative strutture tecnico - amministrative;
g) fornisce indicazioni per l'esecuzione dei controlli sugli scarichi in correlazione con le vigenti leggi regionali sui presidi multizonali ed i servizi di igiene pubblica delle UUSSLL;
h) fornisce indicazioni e previsioni utili alla predisposizione del piano regionale di smaltimento dei fanghi.
Art. 5
Piani di bacino
I piani di bacino elaborati e redatti sulla base dei criteri contenuti nei precedenti articoli 3 e 4, hanno il valore di proposte ai fini del successivo art. 14.
Titolo II
COMPETENZE DELLE PROVINCE E DEL CIRCONDARIO DI RIMINI, ISTITUZIONE E COMPETENZE DEL COMITATO TECNICO.
Art. 6
Compiti e deleghe delle province e del circondario di Rimini
Le province ed il comitato circondariale di Rimini, avva- lendosi anche degli uffici e servizi dei comuni singoli ed associati e delle comunità montane, provvedono ad effettuare il catasto di tutti gli scarichi, pubblici e privati, nei corpi di acqua superficiali, ai sensi dell'art. 5, legge n. 319/ 1976 come modificato dall'art. 8 della legge n. 650/ 1979 , nonchè nel suolo e sottosuolo con le modalità e nei termini di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge.
Le province ed il circondario di Rimini provvedono inoltre alla redazione di piani di bacino idrografico di cui all'art. 5, secondo le modalità dei successivi articoli 12 e 13.
I predetti enti sono, altresì, delegati a censire i corpi idrici sulla base delle norme di cui all'art. 2, lettera b) e art. 7 legge n. 319/ 1976 , secondo le procedure e le scadenze indicate al successivo art. 11.
Art. 7
Comitato tecnico
Per la formazione del piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque, la giunta regionale si avvale di un comitato tecnico da essa nominato e così costituito:
- dall'assessore regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, che lo presiede con facoltà di essere rappresentato da un suo delegato;
- da nove esperti in materia di tutela e risanamento delle acque indicati, uno per ciascuna delle otto amministrazioni provinciali e per il circondario di Rimini dai rispettivi presidenti;
- da cinque esperti in materia di tutela e risanamento delle acque indicati dalla sezione regionale dell'ANCI;
- da cinque esperti esterni all'amministrazione regionale particolarmente qualificati in discipline aventi attinenza con la pianificazione territoriale e con la tutela e la gestione delle acque;
- di tre esperti individuati tra il personale tecnico operante all'interno di aziende pubbliche di gestione dei servizi di acquedotto, fognature e depurazione, designati dal CRIPEL;
- da un esperto dipendente dalla società IDROSER, dalla stessa designato;
- da un esperto designato dal centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche e marine di Cesenatico;
da cinque dipendenti regionali scelti fra i collaboratori appartenenti agli assessorati regionali interessati, uno dei quali esercita le funzioni di segretario.
Art. 8
Funzioni di coordinamento per l'elaborazione del piano territoriale regionale
La giunta regionale elabora, sulla base delle linee di indirizzo indicate nel titolo I della presente legge, metodologie volte alla redazione dei piani di bacino, ai sensi dell'art. 5, nonchè alla successiva formazione del piano territoriale regionale.
Alla successiva attività necessaria al coordinamento, alla verifica e alla omogeneizzazione, in itinere, della elaborazione dei piani di bacino la giunta regionale provvederà con appositi atti.
Per l'espletamento dei suddetti compiti la giunta si avvale del comitato tecnico di cui all'art. 7 quale organo consultivo e della società IDROSER quale organo di supporto tecnico - scientifico.
Titolo III
FORMAZIONE DEL CATASTO DEGLI SCARICHI E CENSIMENTO DEI CORPI IDRICI
Art. 9
Redazione del catasto degli scarichi
Le province ed il comitato circondariale di Rimini, nella formazione del catasto degli scarichi di cui all'art. 6, primo comma, indicano altresì i seguenti dati:
a) l'ubicazione delle aree e le caratteristiche dei terreni e delle colture interessati dagli scarichi di liquami grezzi o depurati;
b) le caratteristiche degli insediamenti da cui originano scarichi terminali, anche ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 2, primo comma, lettera d) della legge 10 maggio 1976, n. 319 ;
c) le autorizzazioni allo scarico rilasciate ad operatori pubblici o privati, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma della citata legge n. 319, e successive modifiche ed integrazioni.
Essi utilizzano, per la raccolta dei dati relativi al catasto, le schede all'uopo predisposte, nel rispetto delle metodologie elaborate dalla giunta regionale.
I dati devono essere aggiornati periodicamente, tramite rilevazioni a cura delle province e del circondario di Rimini, con particolare riferimento agli insediamenti maggiormente idroesigenti e/ o idroinquinanti.
Nello svolgimento dei compiti sopra enunciati i predetti enti attuano opportune forme di collegamento con le amministrazioni comunali e le UUSSLL, per riceverne informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle competenze riconosciute a queste ultime dalla citata legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche, in materia di controllo e di autorizzazione degli scarichi.
Art. 10
Uso del catasto
Nell'impostazione e organizzazione del sistema catastale di cui all'articolo precedente, le province ed il comitato circondariale di Rimini assicurano il necessario collegamento tra i dati del catasto e quelli derivanti dal censimento dei corpi idrici di cui all'art. 11, garantendo la disponibilità di informazioni aggiornate e complete sullo stato dei corpi idrici e sulle relative fonti inquinanti.
I dati di cui al comma precedente, per la cui elaborazione sono impiegati anche strumenti di calcolo automatico, possono essere gratuitamente utilizzati dalla regione, dai comuni e loro associazioni e dalle comunità montane.
Art. 11
Censimento dei corpi idrici e relazione annuale sui bacini
Nell'esercizio delle funzioni delegate in forza dell'art. 6, primo comma, le province ed il comitato circondariale di Rimini provvedono al censimento dei corpi idrici, superficiali e sotterranei, rilevando i seguenti dati:
a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche, biologiche ed il loro andamento nel tempo;
b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto, utilizzazioni, derivazioni e scarichi.
Nella realizzazione del censimento e del suo aggiornamento, gli enti delegati sono tenuti ad adeguarsi ai criteri generali ed alle metodologie per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, dettati dal comitato interministeriale con delibera del 4 febbraio 1977, allegato primo, nonchè alle direttive specifiche emanate dalla giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento all'individuazione dei corpi idrici da censire, alla rete di stazioni di misura quali - quantitativa, alle metodiche e frequenza delle misurazioni, al sistema di raccolta ed elaborazione dati, ecc.
Per i compiti sopra elencati gli enti delegati utilizzano i laboratori dei presidi multizonali di prevenzione delle UUSSLL, relativamente alle analisi chimiche e microbiologiche e si avvalgono dei servizi provinciali e circondariale " difesa del suolo, risorse idriche e risorse forestali " per le misure di portata, le caratteristiche idrologiche e le derivazioni, fatta salva la possibilità di stipulare apposite convenzioni con l'Università, il CNR ed altri enti pubblici di ricerca, per indagini estranee alla competenza degli enti sopra citati, per le quali si richiedano specifiche cognizioni o attrezzature.
Gli enti delegati predispongono annualmente, per ciascun bacino idrografico, sulla scorta dei dati in loro possesso, un documento di sintesi sullo stato dei corpi idrici e sulle relative fonti di inquinamento.
Gli enti delegati, con periodicità triennale, presentano alla giunta regionale, entro il primo marzo, il censimento dei corpi idrici relativi al proprio territorio.
Ove i corpi idrici interessino il territorio di due o più enti delegati, questi sono tenuti ad accordarsi per assegnare ad uno solo di essi le operazioni di censimento, salvo diverse intese.
In caso di mancato accordo, entro il termine definito dalla giunta regionale, la decisione è presa dalla giunta stessa sentiti gli enti interessati.
Titolo IV
REDAZIONE DEI PIANI DI BACINO FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELLE ACQUE
Art. 12
Redazione del piano di bacino
Nella redazione dei piani di bacino di cui al precedente art. 5, le province ed il circondario di Rimini devono consultare i comuni e i loro consorzi interessati, le comunità montane, i consorzi di bonifica e gli uffici statali competenti, al fine di assicurare una fattiva partecipazione di tali enti alla elaborazione ed alla realizzazione del piano.
Se un bacino idrografico comprende i territori di competenza di due o più province, il piano di bacino è redatto da queste congiuntamente ovvero da una sola, per conto delle altre, qualora esse abbiano raggiunto un preventivo accordo relativamente anche alle modalità di intervento e/ o compartecipazione ai lavori ed alla verifica degli stessi.
In caso di mancato accordo sulla realizzazione congiunta del piano, entro i termini da essa definiti, la giunta regionale sentite le amministrazioni provinciali interessate e sentita altresì la competente commissione consiliare, individua la Provincia tenuta alla redazione del piano di bacino relativo anche al territorio delle altre. Queste ultime devono, in ogni caso, essere sentite sulla proposta di piano di bacino riguardante il proprio territorio.
Le modalità di cui ai due commi precedenti si applicano anche nel caso in cui sia interessato il territorio ricompreso nel circondario di Rimini.
Art. 13
Relazione preliminare al piano di bacino
Le province ed il circondario di Rimini inviano alla giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione preliminare comprensiva:
- dell'articolazione in bacini del proprio territorio;
- delle forme di accordo e di collaborazione fra province, nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'articolo precedente;
- dell'indicazione analitica dei programmi di lavoro riferiti ai contenuti del piano di bacino di cui all'art. 5, e ai tempi all'uopo occorrenti;
- delle modalità che verranno seguite per consentire la partecipazione alla elaborazione del piano degli enti ed uffici indicati nel primo comma dell'articolo precedente;
- dell'individuazione degli studi e delle ricerche di settore necessari alla redazione del piano, non compresi fra quelli già svolti dalla Regione, dagli enti locali, dalla soc. IDROSER, con specificazione dei tempi presuntivamente occorrenti;
- del calcolo, di massima, del costo complessivo occorrente per la redazione del piano, individuando anche i costi relativi alle singole operazioni.
La giunta regionale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 7, autorizza i programmi previsti nella relazione indicata nel comma precedente, apportandovi, se del caso, le integrazioni o modifiche atte a garantire la necessaria omogeneità e congruenza.
La giunta può fissare, altresì, i termini entro cui devono essere inviati, al comitato tecnico, gli elaborati relativi alle varie fasi di redazione del piano.
Art. 14
Approvazione del piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque
Le province ed il circondario di Rimini approvano i piani di bacino di cui all'art. 5, entro 30 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le amministrazioni statali interessate, i comuni e loro consorzi interessati, le comunità montane e gli altri enti od associazioni indicati dalla giunta regionale, su parere della competente commissione consiliare.
Gli enti e le associazioni di cui al comma precedente possono formulare il loro parere sul piano, anteriormente alla sua approvazione, entro 90 giorni dalla richiesta. Le province ed il circondario di Rimini, nei 30 giorni successivi all'approvazione, inviano il piano alla giunta regionale, unitamente ai pareri pervenuti nel corso della consultazione e/ o alle deduzioni formulate in sede di approvazione.
La giunta regionale, coordina le proposte pervenutele in forma di piani di bacino; elabora, in base ad esse, il progetto del piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque, e lo sottopone all'esame del consiglio regionale.
Il consiglio regionale adotta, sentito il CCR a sezioni riunite di cui all'art. 29 della legge regionale del 24 marzo 1975, n. 18, con provvedimento pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e sulla stampa regionale, il progetto di piano territoriale regionale che è depositato presso le sedi delle province, del comitato circondariale di Rimini e delle comunità montane per 60 giorni consecutivi.
Entro i successivi 30 giorni, i privati e gli enti interessati dalle previsioni e dalle destinazioni di zona contenute nel progetto, che comportino vincoli di carattere generale o particolare risultanti da rappresentazione grafica adeguata - possono presentare osservazioni e proposte agli enti presso cui è depositato il progetto, i quali le trasmettono, con il loro parere, alla giunta regionale entro 30 giorni.
Decorso tale termine, il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, decide sulle osservazioni e approva il piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque.
Il provvedimento di approvazione del piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e di esso è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 15
Efficacia del piano territoriale regionale per la tutela delle acque
Il piano regionale territoriale di risanamento e tutela delle acque, approvato ai sensi dell'articolo precedente, ha il valore di piano territoriale regionale, ai sensi dell'art. 4 punto 1 lettera h), della legge regionale 7 dicembre 1978 n. 47, e produce gli effetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 47/ 1978 citata, come modificato dall'art. 3 della legge regionale 23 marzo 1980, numero 23.
Titolo V
NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 16
Contributi regionali
Le spese relative all'espletamento dei compiti attribuiti dalla presente legge alle province ed al circondario di Rimini, sono a carico della Regione.
Con deliberazione della giunta regionale sarà stabilita, sentite le province ed il comitato circondariale di Rimini, la ripartizione delle somme all'uopo assegnate in sede di approvazione dei bilanci preventivi regionali di ciascuno degli esercizi in cui i predetti compiti saranno espletati. L'assegnazione delle quote terrà conto delle esigenze di spesa risultanti dalla entità delle attività esperite e da esperire da parte di ciascun ente. Con la medesima deliberazione sarà disposto il trasferimento agli enti suddetti, in unica soluzione anticipata, della quota dei fondi loro rispettivamente assegnati.
In sede di prima applicazione della presente norma, la giunta regionale è autorizzata ad assegnare a ciascuno degli enti suddetti, omettendo le formalità di cui al precedente comma, una quota ricavata dalla ripartizione in parti uguali della somma all'uopo stanziata nel bilancio regionale dell' esercizio di riferimento.
Art. 17
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a L.1.000.000.000 per l'esercizio 1983, la regione Emilia - Romagna fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1983 che verrà dotato dello stanziamento necessario in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio stesso.
La copertura finanziaria è garantita dai fondi accantonati nel bilancio pluriennale 1982- 85 nell'ambito del programma 03 " Tutela e risanamento ambientale " - settore 03 - sezione quarta.
Per gli esercizi successivi al 1983, alle ulteriori esigenze finanziarie, si farà fronte mediante nuove e specifiche autorizzazioni di spesa.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia - Romagna.
Bologna, addì 1 febbraio 1983