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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 9 marzo 1983, n. 11

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1976, N. 19, RIGUARDANTE IL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA-ROMAGNA(1)

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 10 marzo 1983

Art. 3
L'art. 8 della Legge regionale 27 aprile 1976 n. 19, è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Programma di finanziamenti
La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, delibera il programma di finanziamento annuale o poliennale per i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini. Per le spese sostenute al riguardo dalla Regione, a decorrere dall'1 aprile 1972, cessano di avere efficacia le disposizioni del R.D. 2 aprile 1885 n. 3095, relative al rimborso da parte di Comuni e Province delle spese stesse.
La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, delibera altresì l'eventuale concorso regionale al finanziamento dei programmi comunali di intervento per i porti di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione, dei porti ed approdi turistici e dei porti ed approdi fluviali elaborati dai Comuni stessi, da altri Enti pubblici o privati.
I contributi regionali possono essere concessi ai Comuni interessati o loro Consorzi anche se alla realizzazione degli interventi esecutivi provvedano, sulla base di apposita convenzione, società o consorzi con partecipazione di soggetti privati o di enti pubblici".

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è

modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".

Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini".

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