LEGGE REGIONALE 9 marzo 1983, n. 11
MODIFICAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1976, N. 19, RIGUARDANTE IL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA-ROMAGNA(1)
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 31 del 10 marzo 1983
Art. 8
Costruzione di nuovi porti in pendenza del PRIT.
L'articolo 29 della Legge regionale 27 aprile 1976 n. 19, è sostituito dal seguente articolo:
"Fino alla data dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, la costruzione di nuovi porti ed approdi turistici e di nuovi porti ed approdi fluviali, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri Enti pubblici, potrà aver luogo esclusivamente sulla base di un'intesa fra la Giunta regionale ed il Comune interessato, sentita la Provincia e su conforme parere della competente Commissione consiliare."
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è
modificata relativamente a:"procedure di programmazione e di finanziamento di strutture e infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali".
Si veda ora il D.Lgs. 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini".