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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 28 marzo 1983

Art. 1
Obiettivi
La Regione, al fine di concorrere al progresso delle conoscenze scientifiche ed epidemiologiche volte al miglioramento delle condizioni di salute della popolazione dell'Emilia-Romagna, promuove e programma, con riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e regionale, la ricerca sanitaria finalizzata e provvede al finanziamento totale o parziale di progetti in materia, secondo le norme della presente legge.
A tal fine la Regione adotta periodicamente il programma poliennale delle ricerche, a norma dei successivi articoli. Nell'ambito del programma possono essere comprese indagini e studi direttamente commissionati dalla Regione, per il perfezionamento e l'ampliamento delle informazioni sullo stato di salute della popolazione e sullo stato di salubrità dell'ambiente, nonché studi sulle tecniche organizzative e sui metodi utili per il miglioramento dell'efficienza gestionale di Servizi sanitari.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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