LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12
PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 28 marzo 1983
Art. 15
Entrata in vigore
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e art. 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note del Redattore:
Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.
Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.