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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 28 marzo 1983

Art. 10
Rendiconto periodico e finale
Ogni gruppo di ricerca è tenuto a presentare alla Commissione tecnica un rendiconto sull'attività svolta, con la periodicità stabilita dalla Commissione ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della presente legge.
Il rendiconto, oltre che una dettagliata esposizione dei risultati ottenuti e delle pubblicazioni scientifiche in cui sono stati resi noti, deve contenere un'analisi delle spese effettuate con i fondi erogati dalla Regione, vistata dall'Amministrazione cui afferisce il gruppo di ricerca.
I rendiconti periodici e finali sono trasmessi all'Assessore regionale alla Sanità e alla Commissione consiliare competente secondo quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 5.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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