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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 28 marzo 1983

Art. 11
Commissione di indagini epidemiologiche e di studi su tecniche organizzative e metodi gestionali
Le indagini e gli studi di cui all'articolo 1, secondo comma, inclusi nel programma poliennale sono commissionate ad istituzioni di ricerca pubbliche o private in base alla specifica competenza delle stesse, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, con le quali viene stabilito, fra l'altro, il relativo finanziamento.
Le suddette convenzioni sono deliberate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
Le istituzioni pubbliche o private con cui stipulare le relative convenzioni possono avere sede anche al di fuori dell'ambito regionale.
Non sono ammesse convenzioni con ditte individuali o con liberi professionisti.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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