LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12
PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 28 marzo 1983
Art. 12
Norma transitoria
Il primo programma predisposto a norma dell'articolo 2 è approvato dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed ha durata triennale.
Il primo bando di invito deve essere emanato, ai sensi dell'articolo 3, entro i successivi sessanta giorni.
L'applicazione delle norme di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge è estesa ai progetti di ricerca approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 5279 del 24 novembre 1982.
Note del Redattore:
Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.
Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.