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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 28 marzo 1983

Art. 12
Norma transitoria
Il primo programma predisposto a norma dell'articolo 2 è approvato dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ed ha durata triennale.
Il primo bando di invito deve essere emanato, ai sensi dell'articolo 3, entro i successivi sessanta giorni.
L'applicazione delle norme di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge è estesa ai progetti di ricerca approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 5279 del 24 novembre 1982.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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