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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 marzo 1983, n. 12

PROMOZIONE DELLA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 28 marzo 1983

Art. 14
Autorizzazione di spesa
Il Consiglio regionale, in sede di approvazione del programma di cui al precedente articolo 2, stabilisce l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento della ricerca sanitaria finalizzata disciplinata dalla presente legge.
Alla spesa relativa si fa fronte mediante lo stanziamento iscritto alla Sezione 5ª - Sicurezza Sociale, programma 03 - "Altri interventi per la qualificazione ed il potenziamento di attività sanitarie", Cap. 58010 "Assegnazioni per la formazione professionale, l'educazione sanitaria e la ricerca finalizzata" del Bilancio regionale, finanziato con la quota del Fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione Emilia-Romagna.

Note del Redattore:

Ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la Commissione di cui al presente articolo è soppressa. Ai sensi del comma 1 dell'art. 25 del regolamento medesimo, le commissioni e gli organismi già costituiti continuano ad operare sino all'insediamento delle nuove commissioni e degli organismi ridisciplinati ai sensi del Titolo III del regolamento citato.

Ai sensi della lettera b) del comma 2 dell'art. 2 del R.R. 23 aprile 2009, n. 2, la disposizione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia.

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